Giovedì 18 Aprile 2024

Referendum, addio al bicameralismo perfetto con la riforma

Se vince il Sì corsia veloce per il governo. Come cambia il Senato e cosa deciderà ancora

LE RAGIONI DEL NO / Un uomo solo al comando

LE RAGIONI DEL NO / Un uomo solo al comando

Roma, 29 novembre 2016 - Il superamento del bicameralismo paritario (o ‘perfetto’) è l’architrave della riforma costituzionale. Il suo cuore sta nell’articolo 70 della Costituzione: la versione attuale è semplice e secca («la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), la nuova versione dell’art. 70 conta 7 commi e 900 parole, il che ha attirato molte critiche di prolissità. Stabilisce che solo la Camera dei Deputati sarà chiamata a votare la fiducia al governo esercitando le funzioni di indirizzo politico e controllo sull’operato dell’esecutivo, oltre alla funzione legislativa.    Funzioni del Senato (art. 55)  Ma è già dall’articolo 55 che vengono disegnati i compiti del nuovo Senato. Il Senato continuerà ad esercitare la funzione legislativa, ma in modo diverso dal passato. Il Senato parteciperà anche alle decisioni relative alle politiche europee, verificando l’impatto delle scelte di Bruxelles sulle realtà locali. Tra i suoi compiti ci sarà anche la valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività della pubblica amministrazione, la verifica dell’attuazione delle leggi e il parere su alcune nomine del governo.   Il procedimento legislativo Il sistema bicamerale ‘paritario’, dunque, con la riforma si trasforma in bicameralismo ‘differenziato’ e il Senato parteciperà in modo molto diverso da oggi alla formazione delle leggi, a seconda della tipologia: da un iter legislativo unico (bicameralismo paritario) si passa a quattro diversi: 1) bicameralismo paritario persistente; 2) monocameralismo partecipato; 3) monocameralismo di bilancio; 4) monocameralismo rafforzato.    Cosa fa la Camera (artt. 55-56) La Camera dei Deputati resta eletta a suffragio universale (in teoria con la nuova legge elettorale, l’Italicum, approvata dal Parlamento e in vigore dal I luglio 2016) e resta composta da 630 deputati, di cui 12 eletti all’Estero (al Senato i 6 senatori esteri vengono aboliti). Il nuovo art. 55 rafforza la parità di genere. L’art. 72 conferma il ruolo delle commissioni parlamentari e la possibilità che approvino leggi in sede deliberante, ma quelle del Senato non avranno l’obbligo di rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.    I diritti ‘di minoranza’ (art. 64) Tra le novità, l’introduzione in Costituzione, all’art. 64, del principio dei diritti delle minoranze, da garantire nei futuri regolamenti parlamentari, e lo «Statuto delle opposizioni» che riguarderà, però, solo la Camera, l’unica eletta direttamente dai cittadini. Tali norme dovranno essere approvate a maggioranza assoluta, cioè dalla metà più uno degli aventi diritto delle due Camere per favorire l’accordo tra maggioranza e minoranze. Nella riforma si stabilisce anche che i parlamentari hanno «il dovere» (art. 64) di partecipare alle sedute di Aula e commissione.   L’iter delle leggi (art. 70) Il procedimento bicamerale ‘perfetto’ o ‘paritario’ non scompare del tutto: resta in vigore in alcuni determinati casi regolati dal nuovo articolo 70 della Costituzione. Essi sono: riforme costituzionali e leggi costituzionali; ratifica dei trattati dell’Unione Europea; leggi sui referendum popolari e altre forme di consultazione; casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei senatori; leggi elettorali sul Senato; leggi sulle funzioni fondamentali dei Comuni, compresa Roma capitale; leggi su forme particolari di autonomia regionale, sulle elezioni regionali e sui rapporti tra regioni e stati esteri.  In tutti gli altri casi, la Camera legifera in modo autonomo: per approvare una legge basterà solo il suo voto (art. 70). Un terzo dei senatori potrà chiedere che vengano apportate modifiche dopo l’approvazione della legge, ma deliberandolo entro 10 giorni e presentando proposte di modifica entro 30 giorni, proposte che la Camera potrà respingere con voto a maggioranza. Si chiamano casi di ‘monocameralismo partecipato’. Nel caso di leggi di bilancio, il Senato è obbligato a discuterle, anche se non ne fa richiesta un terzo dei suoi membri, ma le proposte di modifica vanno presentate entro 15 giorni e possono essere respinte, a maggioranza semplice, dalla Camera. Infine, i casi di ‘monocameralismo riforzato’: per atti del governo che incidono su competenze regionali, il Senato le approva a maggioranza assoluta e la Camera può respingerle solo con la stessa maggioranza.    Leggi a ‘data certa’ (art. 72) A causa dei finora lunghi tempi di approvazione di una legge, l’articolo 72 prevede date certe per l’approvazione delle leggi più importanti, naturalmente nella sola Camera dei Deputati. In sostanza, se il governo presenta alla Camera una legge e la dichiara legata all’attuazione del suo programma, la Camera ha 5 giorni per metterla in calendario e deve approvarla o respingerla entro e non oltre i 70 giorni. In alcuni casi, il termine può slittare a 85 giorni che comprendono però 20 giorni richiesti, eventualmente, dal Senato per l’esame della legge stessa.  La corsia preferenziale non può scattare per le leggi di bilancio e per le leggi bicamerali. Pur non venendo in alcun modo modificati i poteri del presidente del Consiglio, il voto ‘a data certa’ introduce una corsia preferenziale per i provvedimenti del governo.

(2-continua)