Mercoledì 24 Aprile 2024

Migranti e Ong: Cdm approva il decreto. Le nuove regole sui soccorsi in mare

Per le navi Ong che non rispettano il regolamento previste sanzioni fino a 50mila euro. In caso di reiterazione della violazione arriverà la confisca dell'imbarcazione

La Ong Sea Eye 4 a Livorno (Ansa)

La Ong Sea Eye 4 a Livorno (Ansa)

Roma, 28 dicembre 2022 - Il consiglio dei ministri ha dato via libera al nuovo decreto sui migranti, con regole più stringenti anche per le Ong e i soccorsi in mare. Il decreto legge, secondo quanto si apprende, stabilisce che le navi Ong potranno raggiungere l'Italia solo se "il porto di sbarco assegnato è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso". In pratica le navi Ong non potranno accumulare più salvataggi in mare prima di raggiungere il porto assegnato. In caso di violazione, salve le sanzioni penali, si applica una sanzione amministrativa al comandante della nave da 10mila a 50mila euro. La responsabilità solidale si estende all'armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione si applica la confisca della nave.

Ong: ecco il codice

Sulle Ong è passata la linea dura. Varato un codice molto articolato. Le navi delle Ong che effettuano i soccorsi devono essere "in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione". Questo è uno degli elementi contenuti nella bozza del decreto uscito dal Consiglio dei ministri. "Il transito e la sosta in territorio nazionale - si legge ancora nel decreto - sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità".

Le operazioni di soccorso devono essere "immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera, ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità". Se si violano le regole "si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore e al proprietario della nave". Alla contestazione"della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese".

Previste sanzioni da 2.000 a 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che "non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità". "Alla violazione segue il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione".