Decreto antivirus, le misure zona per zona. Scarica il testo completo

I provvedimenti contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Coronavirus, implementata la sanificazione

Coronavirus, implementata la sanificazione

Roma, 2 marzo 2020 -  Italia divisa in tre dal decreto antivirus. Tra divieti tassativi e prevenzione: non solo zona rossa e zona gialla, ci sono misure che valgono per tutti. Avvertimento ai sindaci: no al fai da te. Ecco l'ultima versione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Decreto antivirus, scarica il testo

(L'articolo prosegue sotto il Dpcm)

Italia divisa in tre - di Elena G. Polidori

Un coprifuoco. Il governo sospende le ordinanze autonome di sindaci e governatori delle zone colpite dal Coronavirus e divide l’Italia in tre, a seconda dell’incidenza del virus stesso, con misure di emergenza valide almeno fino all’8 marzo. Il premier Conte ha firmato ieri sera il testo – che è già stato sottoposto all’attenzione del Quirinale – entrato in vigore dalla mezzanotte di ieri. A livello nazionale, sono previste misure di prevenzione del contagio soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado e negli uffici pubblici e nei locali aperti al pubblico, dove verranno distribuite soluzioni disinfettanti le mani, mentre nel trasporto pubblico saranno adottati interventi straordinari per la sanificazione e i concorsi pubblici saranno limitati, adottando misure per ridurre i contatti tra i candidati. Chi a partire dal 14 febbraio sia tornato dalla Cina o dalla zona rossa italiana deve fornire comunicazione alla propria Asl. Vengono agevolate forme di telelavoro.

Tutti i viaggi di istruzione sono sospesi fino al 15 marzo. Per quanto riguarda, invece, le regioni considerate ad alto rischio (zone rosse), le misure di contenimento del virus sono: divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui presenti; il divieto di accesso, la sospensione di manifestazioni e iniziative, la chiusura delle scuole, la sospensione dei viaggi d’istruzione, la chiusura dei musei e degli altri istituti culturali, la sospensione dell’attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali), la sospensione delle procedure concorsuali, la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione dei servizi di trasporto, la sospensione delle attività delle imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali. Per quelle che invece sono per ora in un’area di contagio più limitata (zona gialla) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, le trasferte dei tifosi.

Sospese anche tutte le manifestazioni di carattere "non ordinario" comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche, chiese). L’apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le scuole resteranno chiuse. I musei saranno aperti a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata. I concorsi pubblici sospesi. Bar e ristoranti potranno espletare i servizi a condizione di servire solo clienti a sedere e gli avventori dovranno restare a un metro di distanza. Ci sarà una limitazione dell’accesso dei visitatori alle strutture di degenza. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. Gli uffici giudiziari potranno avere un orario ridotto. In queste zone è consentito lo svolgimento delle attività "nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari a un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.)".