Codice Rosso, via libera della Camera. Cosa prevede il ddl

Sì a revenge porn e stop a nozze forzate. Esclusa la castrazione chimica. Le novità del disegno di legge che modifica il codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Approvato alla Camera il ddl 'Codice Rosso' (LaPresse)

Approvato alla Camera il ddl 'Codice Rosso' (LaPresse)

Roma, 3 aprile 2019 - Via libera della Camera al disegno di legge sul Codice Rosso contro la violenza sulle donne (contenente anche le norme sul revenge porn). I voti a favore sono stati 380, nessun contrario; gli astenuti sono stati 92 (Pd e Leu). Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Molte le novità previste dal ddl che modifica il codice di procedura penale sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Tra queste non figura la castrazione chimica, tema sul quale si è spaccata la maggioranza di governo M5s-Lega. 

COSA PREVEDE IL CODICE ROSSO

CORSIA PREFERENZIALE E PROCESSI PIU' VELOCI - Il ddl 'codice rosso' introduce una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini, alla stregua di quanto avviene nelle strutture di pronto soccorso per i pazienti più gravi. Per i reati sessuali, il ddl prevede che "la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste". Il pubblico ministero ha tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per assumere informazioni, con eccezioni se la vittima è un minore. Quanto alla polizia, deve agire "senza ritardo" per il compimento di tutti gli atti del pubblico ministero. Altra novità importante, voluta dai 5 stelle, è l'allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi, non più solo 6, per sporgere denuncia dal momento della violenza sessuale subita.

VIOLENZA SESSUALE - Le pene salgono a 6-12 anni rispetto a oggi, quando la reclusione minima è di 5 anni e quella massima di 10. La violenza diventa aggravata in caso di atti sessuali con minori di 14 anni a cui è stato promesso o dato denaro o qualsiasi altra cosa utile.

STALKING - La reclusione passa dai 6 mesi-5 anni com'è oggi, al range del minimo di un anno al massimo di 6 anni e sei mesi.

BOTTE IN FAMIGLIA - Per maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reclusione passa dagli attuali 2-6 anni a 3-7 anni; la pena è aumentata fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in gravidanza, di un disabile oppure se l'aggressione è armata.

REVENGE PORN - Dopo un duro scontro tra maggioranza e opposizioni sull'inserimento nel ddl del reato di revenge porn, è stato approvato all'unanimità un emendamento che introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Nello specifico, si introduce il reato di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". L'articolo prevede che chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5 mila a 15 mila euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale".

SFREGI - Il codice penale si arricchisce di un articolo sui casi di aggressione a una persona, con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l'aspetto. Il responsabile è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta l'ergastolo. E per i condannati sarà più difficile ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative.

STOP ALLE NOZZE FORZATE - Introdotto grazie a un emendamento di Mara Carfagna, punisce chi induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi. La pena va da uno a cinque anni, sale a 2-6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto.

FORMAZIONE FORZE DELL'ORDINE - Devono essere istituiti specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della prevenzione che su quello del perseguimento dei reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria.