Covid Napoli, Tar Campania: illegittima chiusura scuole a inizio 2021 decretata da De Luca

Le ordinanze della Regione, con valore temporaneo, sono scadute ma la sentenza ha valore ai "fini risarcitori". Il ricorso era stato presentato da Codacons e un gruppo di genitori

Proteste per il diritto all'istruzione

Proteste per il diritto all'istruzione

Napoli, 18 novembre 2021 - Erano "illegittime" le ordinanze del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca firmate il 16 gennaio 2021 e il 27 febbraio 2021 per la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Campania legate alla pandemia. Questa la pronuncia definitiva del Tar Campania sul ricorso presentato da un gruppo di genitori e dal Codacons Campania.  L'ordinanza del 16 gennaio stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza "delle classi quarta e quinta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", mentre l'ordinanza del 27 febbraio stabiliva la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 1° marzo al 14 marzo 2021 per il Covid 19. Scuole, a Napoli ingressi scaglionati per allentare la morsa sui trasporti

Sentenza valida ai fini risarcitori

Entrambe le ordinanze, "stante la loro natura temporanea e la scadenza del termine in esse fissato", non sono più efficaci, ma la quinta sezione del Tar Campania (presidente estensore Maria Abbruzzese) ha accertato l'eventuale illegittimità ai fini risarcitori.  Secondo i giudici, si legge nella sentenza pubblicata ieri, "la disposta sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per 'fasce' di rischio contenuta nella normativa statale".   Elezioni a Napoli, scuola chiusa per 11 giorni: scatta la protesta di genitori e prof

Non motivata la deroga alla normativa statale

Questa, ricordano i giudici, "aveva già operato, ex ante, il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all'istruzione, nel senso di sacrificare il secondo al primo nei casi di maggior rischio (regioni 'rosse') e, in via progressivamente più restrittiva, all'aumentare dell'età dei discenti (curando, ove possibile, il mantenimento della didattica in presenza per gli alunni più piccoli)".   Covid Campania, scuola chiusa per focolaio. Il monito di De Luca: "A novembre richiudiamo" Per derogare alla normativa statale e giustificare "il regime più restrittivo", si legge ancora, sarebbe stata necessaria "una motivazione stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi di fatto, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli considerati dal Governo nazionale, con adeguata ponderazione delle situazione soggettive contrapposte e dunque della compressione dei diritti dei minori nelle more indotta".  La quinta sezione del Tar Campania ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità degli atti impugnati, condannando la Regione Campania al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti per complessivi 1.000 euro.