Una forzatura considerare il Covid-19 come infortunio

Il Covid 19 come infortunio sul lavoro? Facciamo chiarezza. Per aversi infortunio sul lavoro occorrono dei requisiti che possiamo così riassumere: una causa violenta, la lesione conseguente, l’occasione di lavoro alla quale si equipara anche il tragitto casa-lavoro e viceversa. Al fine di poter considerare il contagio da Covid un infortunio sul lavoro, l’Inail ha chiarito che è stata equiparata la "causa virulenta" alla "causa violenta" (sic!). Pertanto il lavoratore che dovesse essere contagiato con le conseguenze sanitarie che conosciamo sul posto di lavoro, godrà del trattamento previsto per tali casi e il datore di lavoro sarà assoggettato alle responsabilità conseguenti. Qual è la questione che si sta affrontando a seguito della decisione governativa di forzare il concetto di "causa violenta"? L’imprenditore e il datore di lavoro di qualsiasi dimensione in questo modo viene esposto a due rischi fondamentali: il primo di natura penale, fino al reato di omicidio colposo aggravato, e il secondo, civilistico, delle azioni risarcitorie a fronte della condanna penale.

Sarebbe semplicistico e banale dissertare circa gli aspetti tecnici più o meno chiari, l’onere probatorio, le difficoltà processuali per l’una e per l’altra parte, ma a mio avviso non è questo il punto come non lo è immaginare lo scudo penale alla responsabilità dell’imprenditore. L’errore è di sistema, di metodo, di giustizia, non tecnico. E’ indecoroso che si possa immaginare di poter addossare una responsabilità così pesante rispetto a un rischio contagio che non ha nulla a che fare con l’attività imprenditoriale.

(*) Giuslavorista,

founder LabLaw

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