Martedì 23 Aprile 2024

Superbonus: per le detrazioni ipotesi 10 anni alle banche, ma non ai privati

Inoltre si va verso un ulteriore allargamento dell'esclusione dalla responsabilità in solido nell'acquisto dei crediti

Roma, 26 marzo 2023 - Superbonus, continua la confusione. Tramonta l'ipotesi di poter estendere a 10 anni il periodo per consentire ai privati di recuperare in detrazione le spese. Il pacchetto di emendamenti riformulati al decreto superbonus, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari e di governo, non conterrà infatti questa ipotesi, che era allo studio con l'obiettivo di sostenere chi ha redditi più bassi. Questa possibilità sarà invece garantita a banche e imprese che hanno acquistato crediti: un emendamento riformulato riapre infatti la possibilità (già prevista dall'Aiuti quater) di fruire dei crediti non ancora utilizzati in 10 rate annuali.

Ponteggi su palazzi in ristrutturazione (foto Ansa)
Ponteggi su palazzi in ristrutturazione (foto Ansa)

L'emendamento relativo a banche e imprese parte da una misura introdotta dal decreto Aiuti quater che consentiva la fruizione in 10 anni (anziché in 4) dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura non ancora utilizzati. L'Aiuti quater limitava questa possibilità ai crediti comunicati all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022: ora l'emendamento estende questo termine fino al 31 marzo 2023. Viene inoltre esteso l'ambito dei lavori cui i crediti sono legati: non più solo quelli del superbonus 110%, ma anche quelli per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche e ristrutturazioni edilizie.

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La responsabilità in solido

Inoltre - prevede un emendamento riformulato - si va verso un ulteriore allargamento dell'esclusione dalla responsabilità in solido nell'acquisto dei crediti del superbonus, comprendendo tutti i cessionari che acquistano da una banca. Il decreto già esclude dalla responsabilità i cessionari dei crediti di imposta che dimostrino di aver acquisito i crediti e che siano in possesso di una specifica documentazione. La modifica estende ulteriormente l'ambito dell'esclusione dal concorso nella violazione a tutti i cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, sempre a condizione che il soggetto cedente abbia provveduto a rilasciare un'attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta. Un altro emendamento riformulato, inoltre, integra la l'elenco dei documenti da possedere, prevedendo tra l'altro anche la visura catastale storica, modifiche sulla documentazione sull'efficienza energetica e sugli obblighi di riciclaggio e aggiungendo la documentazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e il contratto di appalto tra chi ha realizzato i lavori e il committente.

Lo sconto in fattura

Si va poi verso il ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore. L'emendamento riformulato esclude dal blocco questi tre soggetti, che devono risultare - si precisa nel testo - "già costituiti alla data di entrata in vigore" del decreto. 

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