Decreto Superbonus: carcere per chi attesta false spese

Arrivano i correttivi per far ripartire i cantieri edilizi, ma anche per impedire nuove frodi e truffe legate alla cessione de credito

Un cantiere edilizio (Ansa)

Un cantiere edilizio (Ansa)

Roma, 18 febbraio 2022 - Arrivano, con un decreto legge ad hoc, i correttivi per far ripartire i cantieri del Superbonus bloccati, ma anche per impedire nuove frodi e truffe. E, dunque, nello specifico per i crediti dei bonus edilizi sono possibili, oltre alla cessione del primo richiedente, "due ulteriori cessioni", ma solo se effettuate "a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia". 

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Decreto bollette: la bozza in Pdf

Lo prevede la bozza di decreto sulle "misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia" che reintroduce, in forma limitata, la possibilità di cessioni successive dei crediti. Inoltre «al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni". Le disposizioni si applicano alle cessioni inviate all'Agenzia delle entrate dal primo maggio 2022. 

Vengono inasprite, però, le sanzioni penali per chi tenta operazioni truffaldine. "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata". 

Salvi i crediti sottoposti a sequestro, se si riveleranno veri. L’utilizzo dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini fissati, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.