Mercoledì 24 Aprile 2024

Superbonus: circolare dell'Agenzia delle Entrate su 'indici di diligenza' e novità. Il Pdf

Il documento fa chiarezza su quanto introdotto dai Decreti Aiuti e Aiuti-bis sulla cessione dei crediti, sullo sconto in fattura e su eventuali errori nella comunicazione

Operai edili al lavoro sulla facciata di un palazzo a Milano (Ansa)

Operai edili al lavoro sulla facciata di un palazzo a Milano (Ansa)

Roma, 6 ottobre 2022 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle novità del Superbonus dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti-bis. Il documento fa chiarezza soprattutto sulla cessione dei crediti e sullo sconto in fattura. In particolare il documento fa chiarezza sugli 'indici di diligenza' (già elencati nella circolare dello scorso giugno) che espongono a maggiori controlli chi non rispetta gli obblighi in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta. Inoltre fornisce delucidazioni sulle responsabilità in solido di fornitore o cessionario dei crediti, che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

Cosa sono gli 'indici di diligenza'

Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis, la circolare fornisce - come detto - una più specifica chiave di lettura degli 'indici di diligenza' in capo agli acquirenti dei crediti d'imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l'azione dell'Agenzia sul territorio nazionale. Tali indici sono criteri che, se rispettat,i dovrebbero escludere dai controlli, al contrario se fossero disattesi potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri elencati ci sono l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra valore credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare, e la mancata effettuazione dei lavori. 

Responsabilità in solido tra fornitore e beneficiario

Quanto alla cessione di crediti da Superbonus o altri bonus edilizi, il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta si considera responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, se ha operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Si tratta di dolo, dice la circolare, "quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso". La colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso, in termini 'macroscopicì, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente". 

Errori e ritardi di comunicazione

Parere positivo sulla circolare dell'Agenzia delle Entrate arriva dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che parlano di "intervento apprezzabile". Il testo chiarisce anche come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione e commenta le novità in merito alla possibilità per le banche di cedere i crediti ai "correntisti" (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. 

Superbonus: la circolare dell'Agenzia delle Entrate in Pdf