Superbonus 110: come ripartire i crediti in 10 anni. Le simulazioni con le nuove regole

L'intervento consentirà di riaprire il rubinetto degli sconti in fattura o della cessione dei crediti per questi soggetti che hanno di esaurito la capienza fiscale per utilizzare le detrazioni

Superbonus 110, foto generica (Ansa)

Superbonus 110, foto generica (Ansa)

Scatta il prolungamento a dieci anni del tempo disponibile per compensare i crediti dei bonus edilizi, a cominciare da quello del superbonus 110%. L'intervento, previsto nel decreto del governo che ha allentato la stretta sulla cessione delle quote dei bonus, consentirà di riaprire il rubinetto degli sconti in fattura o della cessione dei crediti per questi soggetti che hanno di esaurito la capienza fiscale per utilizzare le detrazioni. Le nuove regole sono state definite con una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ecco una piccola guida sulla ripartizione dei crediti.

Sommario

Superbonus 110, foto generica (Ansa)
Superbonus 110, foto generica (Ansa)

Chi può utilizzare le nuove regole  

Tutti i soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in dieci anni i crediti non ancora utilizzati e che hanno optato per la cessione o lo sconto in fattura entro il 31 marzo scorso.  

Qual è la procedura  

Fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga - al posto di quella originariamente prevista - semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.  

Quali crediti possono essere diluiti in 10 anni  

Possono essere ripartite anche le quote residue dei crediti di imposta già maturati. In particolare, la novità si applica, per gli anni 2022 e seguenti, per i crediti comunicati all’agenzia delle entrate entro il 31 ottobre dello scorso anno. Per il 2023, invece, per i crediti comunicati all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023. Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.  

La simulazione

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fa anche un esempio di ripartizione del credito. E’ il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro - e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno.

In questo caso potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro) e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni.

In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

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