Rottamazione quater 2023: arriva la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

Il termine per presentare la richiesta è slittato al prossimo 30 giugno. La prima o unica rata per regolarizzare i conti dovrà essere pagata entro il 31 ottobre

Contribuenti negli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Contribuenti negli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Roma, 17 maggio 2023 – C’è ancora tempo per la quarta edizione della rottamazione delle cartelle. Come si ricorderà, il termine per presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate è slittato di 3 mesi, fino a 30 giugno prossimo. Mentre la scadenza per pagare la prima o unica rata per regolarizzare i conti con il fisco sarà il 31 ottobre. Nel frattempo, però, l'Agenzia ha aggiornato le risposte ai quesiti più comuni posti dai contribuenti. Ecco l'ultimissima versione della "guida" per la rottamazione quater, con tutte le novità più importanti.

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Cosa si può rottamare

I benefici previsti dalla rottamazione possono essere applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si pagheranno solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

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Posso rottamare le multe

Sì, ma la situazione varia da Comune a Comune. La “rottamazione” dei debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), prevede che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Che cosa non si può rottamare

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; i carichi relativi alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione. Inoltre non possono essere rottamate le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA) e i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Come aderire alla rottamazione

Per usufruire degli sconti fiscali bisogna presentare, esclusivamente per via telematica, una dichiarazione di adesione sul sito Internet dell’Agenzia della riscossione. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata; in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente e il diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Come si paga

Il contribuente può decidere di pagare le somme dovute o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Cosa succede ai debiti già rateizzati

Una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

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