Giovedì 18 Aprile 2024

Reddito di cittadinanza, sgravi boomerang per chi assume e poi licenzia

Tra paletti e cavilli è dura trasformare il sussidio in un incentivo per assunzioni

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (Ansa)

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (Ansa)

Roma, 20 gennaio 2019 - Gli sgravi per le imprese che assumono un disoccupato titolare del reddito di cittadinanza rischiano di trasformarsi in un boomerang senza precedenti per i datori di lavoro. All’ultimo momento è stata inserita nel provvedimento una norma-capestro che, in caso di successivo licenziamento del lavoratore assunto con la dote iniziale, obbliga l’impresa a restituire il bonus, maggiorato delle sanzioni civili previste per il mancato versamento dei contributi: un salasso. Di fatto, un ritorno a una sorta di articolo 18 solo per i soggetti indicati. Del resto, è tutta la disciplina delle modalità e degli incentivi per l’assunzione dei disoccupati destinatari del reddito di cittadinanza (RdC) a presentare risvolti problematici.

Si prevede che il datore di lavoro debba innanzitutto comunicare alla piattaforma digitale destinata all’operazione le disponibilità di posti vacanti. In secondo luogo, è stabilito che gli sgravi valgano solo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato: dunque, niente da fare per occupazioni a termine o part-time. In terzo luogo, il bonus è fissato "nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità". Le assunzioni devono poi rappresentare incrementi occupazionali e non sostituzioni di lavoratori licenziati in precedenza. Senza contare che il datore di lavoro, con l’assunzione, "stipula un patto di formazione, col quale garantisce al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale".

Tra paletti, vincoli e obblighi, sarà complicato trasformare il RdC in bonus assunzioni e, dunque, sarà dura che per i percettori del sussidio diventare lavoratori a tutti gli effetti. A rendere l’impresa ancora più impervia è l’aggiunta di un’altra norma, che, secondo fonti ben informate, è stata voluta dal professore Pasquale Tridico, il consigliere di Luigi Di Maio già autore del decreto Dignità. "Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC – si legge nella regola in questione –, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo". In sostanza, si blinda l’assunzione con un deterrente economico che, però, non solo pone il lavoratore ‘sussidiato’ in condizione di vantaggio rispetto agli altri della stessa impresa, ma si traduce in una contro-indicazione all’assunzione stessa. Quale datore di lavoro si assumerà il rischio di dover restituire gli sgravi ricevuti nell’ipotesi in cui dovesse decidere, per una ragione o per l’altra, di licenziare il lavoratore ex titolare del reddito di cittadinanza? Dunque, più di un addetto ai lavori si mostra scettico sulla reale portata delle agevolazioni per le imprese e gli intermediari connesse al Reddito di cittadinanza. Con il risultato che le possibili assunzioni rischiano di rivelarsi un mezzo miraggio.

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