L’Assegno di inclusione partirà il primo gennaio prossimo. Ma fino ad allora i cosiddetti "non occupabili", che sono i potenziali destinatari della misura per il 2024, non perderanno il Reddito di cittadinanza attuale.

Il decreto-legge del primo maggio, correggendo la legge di Bilancio, stabilisce che potranno continuare a ricevere il sussidio oltre i sette mesi previsti (era previsto che finisse ad agosto). Il destino sarà differente per i cosiddetti "occupabili" che sempre a fine agosto dovranno dire addio all’attuale indennità e potranno solo chiedere, dal primo settembre, lo Strumento di attivazione che è diverso in importi, durata e condizioni.
La nuova regola stabilisce che il limite temporale dei sette mesi "non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro". E in questa categoria rientrano "i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età". La scadenza che rimane valida è quella del 31 dicembre 2023. Dopo la quale potranno passare all’Adi, che potrà essere minimo di 480 euro mensili più le maggiorazioni per figli e altri fragili. E potrà avere una durata di 18 mesi rinnovabili dopo un mese di fermo. Per gli occupabili, tra i 18 e i 59 anni e che non rientrano tra i "fragili" in situazione di povertà e che non accedono all’assegno, partirà dal primo settembre 2023 lo Strumento di attivazione al lavoro. Vincolante la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale.
Tra le misure anche il servizio civile universale. Sarà necessario registrarsi su una piattaforma informatica nazionale e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per dodici mesi, non rinnovabili. Gli occupabili perdono il beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro: se a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.