Prima casa under 36? Ecco cosa sapere sul bonus statale

Tra i numerosi bonus lanciati dal Governo vi è anche quello per l’acquisto della prima casa. Lanciato per favorire principalmente l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto è noto come “Sostegni bis” e per l'appunto mira ad introdurre nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto di uno stabile.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il bonus, i requisiti e come poter fare domanda. 

In cosa consiste il bonus prima casa 

Con la fine della pandemia sono stati molti coloro che hanno sentito le ripercussioni della crisi economica e sociale ad essa correlata. Proprio per questo le agevolazioni e gli aiuti che sono stati emanati dal governo sono stati numerosi, toccando settori di ogni tipo. Tra i tanti bonus quello sulla prima casa per gli under 30 è tra i più interessanti, tanto più perché riguarda una fascia di popolazione gravemente colpita dalla diffusione del Covid19. 

Come prima cosa, per poter usufruire dell’agevolazione è necessario che gli atti di vendita/acquisto siano stati stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di altri sei mesi il termine originario che era stato fissato originariamente per il 30 giugno 2022.

Nel dettaglio, la norma prevede due principali benefici differenti a seconda dell’Iva:

  • per le compravendite non soggette a Iva: l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
  • per gli acquisti soggetti a Iva: oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Per quanto invece riguarda il credito d’imposta, questo può essere: 

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24;
  • esenzione dall’imposta per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Ovviamente, come per tutti gli atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro, anche quello che riguarda questo bonus è esente dall’imposta di bollo. 

A chi spetta il bonus prima casa under 36

Come facilmente intuibile, il bonus prima casa under 36 tocca tutti coloro che hanno un’età pari o inferiore ai 36 anni. L'atto infatti deve essere stipulato da chi si trova dentro il 36esimo anno di età e che presenta un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. Questo verrà calcolato sui redditi percepiti e sul patrimonio posseduto nel secondo anno partendo dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, ovvero il documento che contiene dati anagrafici, reddituali e patrimoniali utili a definire la situazione economica di un nucleo familiare. È bene evidenziare che per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE fa riferimento ai redditi e al patrimonio del 2019, mentre per quelli stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020. 

Qualora la situazione patrimoniale, lavorativa o economica dei componenti del nucleo familiare risulti essere cambiata rispetto a quanto dichiarato precedentemente nel DSU è possibile far ricorso all’ISEE corrente. In questo caso parliamo di: 

  • sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa;
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari;
  • diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
  • diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale.

I requisiti per accedere al bonus 

Ancor prima di passare ai requisiti per accedere al Bonus è bene fare riferimento agli immobili che sono ammessi nel bonus. Tra questi troviamo le seguenti categorie catastali: 

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Oltre a questi, però, è bene evidenziare che vi sono anche altre categorie catastali che possono beneficiare del bonus: parliamo di categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una sola pertinenza per categoria. È bene ricordare che l’acquisto della pertinenza può avvenire nello stesso momento di quello dell’abitazione o anche in un secondo momento. Unico limite è ricordare attentamente i requisiti e la validità temporale del bonus. 

Ovviamente, però vi sono delle categorie catastali che non possono essere comprese nell’agevolazione. Parliamo delle A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). Per quanto invece riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti che prevedono il trasferimento a quota di comproprietà o a titolo oneroso della proprietà, il trasferimento o la costituzione di diritti quali la nuda proprietà, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. 

Mancanza dei requisiti e decadenza 

Una volta definiti i requisiti per poter accedere all’agevolazione è opportuno specificare anche le conseguenze nel caso in cui questi non vengano del tutto o anche in parte rispettati. È stato, infatti, previsto il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi e l’irrogazione di sanzioni. In particolare, grazie alla circolare n.12/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora venisse riscontrata solo l’insussistenza dei requisiti quali il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, ma sussistono comunque i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” succede che: 

  • viene recuperata l’imposta per gli atti di registro (nella misura del 2%) e le imposte ipotecarie e catastali (nella misura di 50 euro ciascuna); 
  • viene meno il credito d’imposta per gli acquisti soggetti a Iva con il conseguente recupero dello stesso (oltre all’applicazione di sanzioni e interessi), nel caso sia già stato utilizzato. Resta ferma l’applicazione dell’Iva con l’aliquota del 4%. 

Sempre la circolare n.12/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che nelle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, l’imposta di registro è pari al 9% e che le imposte ipotecarie e catastali sono fisse a 50 euro ciascuna.