Martedì 16 Aprile 2024

Pensioni, otto vie d'uscita dal lavoro fra vecchie e nuove norme

Quota 100, ma non solo. Dall'Ape social all'opzione donna, guida alla previdenza

Una sede dell'Inps (Newpress)

Una sede dell'Inps (Newpress)

Roma, 19 gennaio 2019 - Via libera alla riforma delle pensioni con l'introduzione di Quota 100. Il decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri due giorni fa ha chiarito requisiti e termini, ma la misura-chiave della manovra 2019 non è la sola possibilità per lasciare il lavoro. Ecco dunque otto vie d'uscite fra nuove e vecchie norme.

FOCUS Come funziona Quota 100. Le novità in sintesi

(Testi a cura di CLAUDIA MARIN)

1° - A 67 CON LA FORNERO

Dal 1° gennaio 2019 la pensione di vecchiaia si conquista a 67 anni di età, con un balzo in avanti di 5 mesi rispetto al 2018. La nuova soglia dell’età, frutto della riforma Fornero, vale per uomini e donne, dipendenti pubblici e privati con un minimo di 20 anni di contributi. È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore di dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, o alla Gestione separata.

2° - A 62 CON QUOTA 100

I lavoratori privati potranno andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi dal I° aprile, se si sono raggiunti i requisiti entro il 31 dicembre 2018: ugualmente potrà utilizzare la via d’uscita anche chi ha requisiti più elevati. Chi li raggiungerà dopo, potrà andare via 3 mesi più tardi: la finestra è di 3 mesi ed è mobile. I lavoratori pubblici, al contrario, dovranno aspettare il I° agosto: sono previste finestre di 6 mesi con un preavviso di 6 mesi (che possono coincidere con i primi indicati). È previsto il divieto di cumulo oltre i 5mila euro.

3° - APE SOCIAL E PRECOCI, LE REGOLE

L’Ape Social si può ottenere dai 63 anni per chi si trova in condizioni di disagio: disoccupati, chi assiste familiari disabili, persone con invalidità pari al 74% o più e chi svolge lavori gravosi, come operai edili, agricoli, siderurgici e del vetro, autisti di gru e mezzi pesanti, conciatori, macchinisti e personale viaggiante, infermiere e ostetriche ospedaliere turniste, badanti, maestre d’asilo, facchini, operatori ecologici, marittimi e pescatori. I lavoratori precoci possono accedere alla quota 41, ma prima dei 19 anni devono aver lavorato per almeno 12 mesi e rientrare nelle categorie disagiate. 

4° - A 59 ANNI CON L'OPZIONE DONNA

Possono utilizzare l’opzione donna (uscita anticipata ma pensione ricalcolata con il metodo contributivo, con una penalizzazione tra il 20 e il 25%) le dipendenti con almeno 58 anni e le autonome con almeno 59, con 35 anni di contributi. Si applica una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Per le dipendenti sarà possibile lasciare il lavoro con 59 anni e per le autonome con 61 anni e 6 mesi. La proroga, per il momento, è per un solo anno, ma le lavoratrici che raggiungeranno i requisiti indicati nel 2019 potranno andare via anche negli anni successivi.

5° - A 66,7 ANNI PER LAVORI GRAVOSI

Per i lavoratori che svolgono attività considerate gravose (le stesse stabilite per l’Ape social e per l’accesso anticipato dei lavoratori precoci), i requisiti per il pensionamento sono: 66 anni e 7 mesi di età (oppure 41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini). La differenza è che dal I° gennaio scorso non scatta l’aumento della speranza di vita. Si tratta della prima applicazione di una norma inserita nella legge di Bilancio del governo Gentiloni e che, fino a oggi, non era stata applicata, perché non era scattato un nuovo incremento della speranza di vita. 

6° - A 61,7 ANNI PER LAVORI USURANTI

I requisiti per chi svolge attività usuranti fino al 2026 sono 61 anni 7 mesi di età e 35 anni di contributi. È l’applicazione di una norma del governo Gentiloni. Per chi ha svolto attività più pesanti di quelle gravose non scattano i rialzi dell’aspettativa di vita almeno fino al 2026. Si tratta di persone che hanno svolto una o più delle attività usuranti (tratte da un apposito elenco, come i lavori nelle cave, quelli ad alta temperatura, quelli notturni) per un tempo pari ad almeno la metà della vita lavorativa (o sette anni negli ultimi dieci) per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

7° - USCITA ANTICIPATA, 2 MESI IN MENO

La legge Fornero prevede che dal I° gennaio 2019, oltre all’aumento dell’età di accesso per la pensione di vecchiaia a 67 anni, si alzino i requisiti fissati per il ritiro anticipato, con le nuove soglie fissate a 43 anni e 3 mesi di contributi (42 anni e 3 mesi le donne), con un balzo in avanti di 5 mesi da quelle attuali. A differenza di quanto è stabilito per l’età pensionabile, in questo caso il decreto approvato ha riportato indietro i requisiti per la pensione anticipata, ma aggiungendo una finestra trimestrale. Il risultato è che lo sconto si ridurrà a due mesi. 

8° - VIA COL FONDO DI SOLIDARIETA'

Il decreto prevede lo sviluppo di una formula già esistente ma poco utilizzata: le imprese in crisi o con esuberi possono utilizzare i fondi di solidarietà di settore per consentire l’uscita con 3 anni di anticipo rispetto a quota 100 (a 59 anni con 35 anni di contributi). Il fondo, con oneri a carico delle imprese, paga l’anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione. 

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