Pensioni scuola 2023: via alle domande. Come fare per Quota 103 e Opzione donna

Operattiva la piattaforma online del ministero: i termini scadono il 28 febbraio

Roma, 2 febbraio 2023 - Da ieri, e fino al 28 febbraio, è aperta, sulla piattaforma dedicata del Ministero dell’Istruzione (denominata Istanze online) la possibilità di presentare la domanda di pensionamento per il personale della scuola per Quota 103 e Opzione donna. La riapertura delle domande è stata comunicata dal Ministero con circolare 4814 del 30 gennaio 2023.

I termini di presentazione delle istanze scadranno il 28 febbraio. Come il 28 febbraio scadranno le domande di pensionamento per i dirigenti scolastici, termine già fissato con la circolare annuale delle pensioni dell’8 settembre scorso. Tutte le domande avranno effetto dal primo settembre prossimo: da quella data avverrà il pensionamento degli interessati.

La riapertura della possibilità di andare in pensione riguarda, nello specifico, solo i due canali indicati. E, dunque, concerne innanzitutto insegnanti, professori e lavoratori amministrativi che abbiano i requisiti per accedere alla pensione anticipata Quota 103: e che, dunque, abbiano raggiunto, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni.

La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

Opzione donna

La seconda possibilità riguarda le lavoratici del personale docente e no che vogliano utilizzare Opzione donna nella nuova versione: e che, dunque, entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e che si trovino in una delle condizioni indicate: assistenza ai familiari in base alla legge 104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.