Licenziamenti, cade il blocco Ma solo in 6 casi

Dopo cinque mesi il divieto diventa "flessibile". Deroghe nel Dl Agosto, le ipotesi dei giuslavoristi.

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di Claudia Marin

Il blocco generalizzato dei licenziamenti, scattato dal 17 marzo in pieno lockdown, da ieri è meno generalizzato e contempla, per effetto delle nuove norme del Decreto Agosto, almeno tre deroghe (previste espressamente). Lunedì 17 agosto, infatti, è stato il termine ultimo di validità del divieto di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per il datore di lavoro per tutti i licenziamenti economici, individuali e collettivi.

Dal 18 agosto – appunto ieri – vale, invece, la cosiddetta proroga "mobile" del divieto: in pratica le imprese non potranno ugualmente licenziare fino a che non avranno utilizzato tutte le settimane di cassa integrazione possibili (comprese le nuove 18 settimane introdotte dal recente decreto), così come non potranno farlo se fanno ricorso allo sgravio contributivo per i lavoratori che rientrano al lavoro.

La sostanza è che fino a novembre o dicembre il fermo rimarrà valido. Ma questo non significa che le maglie non si siano allentate. Sono state previste, infatti, almeno tre eccezioni.

Sono esclusi della proroga, infatti, innanzitutto i licenziamenti derivanti dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

In secondo luogo, l’impresa può licenziare se c’è un accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, che consente di concordare con ogni singolo dipendente una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. I lavoratori escono dall’azienda e beneficiano dalla Naspi. In terzo luogo, sono possibili licenziamenti in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

A livello interpretativo, molti giuslavoristi hanno però aggiunto alle tre espressamente previste dal decreto, altre ipotesi di libertà di licenziamento (almeno tre). La prima è quella relativa all’esaurimento di tutte le nuove 18 settimane di cassa integrazione.

Secondo quanto sostenuto dal professor Arturo Maresca con Il Sole 24 Ore il divieto di licenziamento non opererebbe neppure qualora l’azienda non possa ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, avendo deciso di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto al quale sono addetti quattro dipendenti. E, per finire, da ieri potrebbero essere riprese anche le procedure di licenziamento collettivo, avviate intorno al 23 febbraio 2020, e non riconducibili alla causale Coronavirus.