Imu e Tasi dicembre 2019, scadenza a un passo. Le 10 cose da sapere

Dal calcolo, alle aliquote: chi deve pagare e quanto

Sistema online per il pagamento di Imu e Tasi

Sistema online per il pagamento di Imu e Tasi

Milano, 7 dicembre 2019 – Prima ancora di incassare le tredicesime (in tutto 35,7 miliardi) e dedicarsi alle spese natalizie (169 euro a testa secondo Confcommercio), oltre 25 milioni di italiani, proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso – e il 41% dei quali lavoratori dipendenti e pensionati dovranno mettere mano al portafogli per pagare la seconda rata (la prima pari al 50% era stata versata il 17 giugno ma si poteva anche pagare il 100% subito) dell’Imu-Tasi 2019.

Scadenza

L’appuntamento è per lunedì 16 dicembre quando saranno versati ben 10,3 miliardi per un totale annuo di 20,5, secondo il Rapporto Imu/Tasi 2019, elaborato dal Servizio Politiche Territoriali della Uil.

Costi, aliquote, addizionali

Il costo medio complessivo dell'Imu/Tasi su una seconda casa, ubicata in un capoluogo di provincia - spiega Ivana Veronese, segretaria confederale Uil - sarà di 1.070 euro (535 euro da versare con la rata di dicembre) con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città. Prendendo in considerazione i costi dell'Imu/Tasi sulle prime case cosiddette di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli), sempre ubicate in un capoluogo di provincia, il costo medio sarà di 2.610 euro annui (1.305 euro per il saldo di dicembre), con punte di oltre 6 mila euro. Chi invece possiede una seconda pertinenza dell'abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie) verserà l'Imu/Tasi con l'aliquota delle seconde case, con un costo medio annuo di 56 euro (28 euro a saldo), con punte di 110 annui. La media dell'aliquota applicata quest’anno per le seconde case tra Imu e Tasi, aggiunge Ivana Veronese, ammonta al 10,4 per mille. In molti Comuni (480 municipi di cui 18 città capoluogo di provincia) è in vigore però "l'addizionale Tasi", fino a un massimo dello 0,8 per mille, introdotta per finanziare negli scorsi anni le detrazioni per le abitazioni principali, così da aver portato – con la libertà d’aumento concessa quest’anno ai Comuni - l'aliquota fino all'11,4 per mille. Così, sempre quest’anno, in oltre 234 Comuni, le aliquote sono state riviste al rialzo, tra cui 4 città capoluogo di provincia (Torino, La Spezia, Pordenone e Avellino). Di segno opposto le scelte fatte a Firenze, Grosseto, Pavia, Lucca, Taranto, Biella, Vercelli dove le aliquote invece sono state ridotte.

Imu 2019, il decalogo

In attesa di capire come sarà la nuova imposta unica Imu-Tasi che il governo prevede di introdurre l’anno prossimo insieme con una revisione del sistema sanzionatorio per chi paga in ritardo – ma con un pericolo che aumentino le aliquote come ha denunciato Confedilizia – ecco dieci consigli per mettersi in regola con il saldo del 16 dicembre.

1) Se a giugno 2019 al posto di versare solo il 50% avevate già pagato il saldo (cioè tutto il 100% di quanto dovuto) dovete solo verificare se l’aliquota utilizzata sia ancora la stessa a dicembre 2019. Questo perché i Comuni a volte pubblicano la delibera in ritardo. Quindi se l’aliquota è la stessa (ed è così nella maggior parte dei casi) fino a giugno del 2020 non è necessario fare nulla.

2) Se l’aliquota invece non è la stessa è necessario calcolare e pagare la differenza. È infatti difficile il caso che si vada a credito perché vorrebbe dire che il?Comune ha abbassato l’aliquota. Le delibere comunali per l’aggiornamento delle aliquote (sia dell’Imu sia della Tasi), ricorda Confedilizia, devono rispettare due requisiti: essere state adottate entro il 31 marzo (salvo ulteriori proroghe concesse ai Comuni) ed essere state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it dove si può controllare) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote e detrazioni valide per il 2018 e utilizzate già per l’acconto di giugno.

3) Se a giugno avete versato solo l’acconto (50%), una volta verificate che non ci siano state variazioni delle aliquote, basta replicare le stesse modalità di versamento di giugno barrando, se utilizzate il modello F24 per il pagamento, la voce saldo al posto di quella acconto.

4) Nel caso di un immobile acquistato in corso d’anno e che, non essendo prima casa non di lusso, rientri nel perimetro dell’Imu bisogna calcolare i mesi di possesso (il mese si conteggia se la casa è posseduta per almeno 15 giorni). Se la casa è stata comprata prima del 16 giugno, ed è stato versato un acconto, il 16 dicembre si pagherà per tutto questo secondo semestre. Se la casa è stata acquistata dopo il 15 giugno, si pagherà solo il secondo semestre, a saldo.

5) Per versare il saldo si possono utilizzare il modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta) o i bollettini postali. L’F24 si può compilare online sul sito della propria banca o si può pagare in versione cartacea in Posta o in banca. Oppure con bollettino postale allo sportello o sul sito di Poste italiane. Quanto dovuto va arrotondato all’euro per difetto sotto i 49 centesimi e all’euro per eccesso dai 50 centesimi in su.

6) Ricordatevi che eventuali ritardi dei pagamenti comportano una serie di oneri, dai tassi alle sanzioni. Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare all’imposta è dello 0,8% annuo mentre nel 2018 era dello 0,3% annuo. La sanzione da calcolare sull’imposta da versare, varia invece a seconda dei giorni di ritardo nel pagamento. Con il ravvedimento sprint se pagate entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è dello 0,1% giornaliero. Con il ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza), la sanzione è fissa all’1,5%. Con il ravvedimento medio (dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno) la sanzione fissa sale all’1,67% e infine con il ravvedimento lungo (dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione) la sanzione fissa è del 3,75%. Se non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu o Tasi i termini scadono il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno successivo. Oltre questo termine si applica una sanzione del 30% dell’imposta non versata. Finora non si poteva ricorrere al ravvedimento operoso ma, con l’approvazione della Legge di Bilancio, dal 2020 dovrebbe essere previsto anche per le imposte locali come già avviene per quelle statali.

7) Ricordatevi che sono esenti dall’Imu le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per cui l’aliquota è del 4 per mille (elevabile al 6 e riducibile al 2) con detrazioni a partire da 200 euro.

8) In caso di immobile in locazione non è dovuta la Tasi dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale.

9) Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito a un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Vengono quindi applicate le aliquote ordinarie o agevolate con una riduzione al 50% della base imponibile se vengono rispettate una serie di condizioni. Per gli immobili affittati a canone concordato le aliquote Imu e Tasi stabilite dal Comune sono ridotte al 75%.Lo stesso vale per i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni e per quelli transitori di durata da 1 a 18 mesi.

10) Qualora il proprietario dell’immobile sia venuto a mancare dopo il versamento dell’acconto di giugno, bisogna pagare sia Imu che Tasi a nome del defunto fino alla data in cui è mancato. In pratica bisogna considerare la situazione preesistente al decesso e pagare entrambe le imposte con le regole applicabili fino a quel momento. Dalla data del decesso in poi si deve considerare la situazione degli immobili all’interno della successione perché, ad esempio, una casa poteva essere considerata abitazione principale per il defunto, ma non per tutti i suoi eredi.

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