Mercoledì 24 Aprile 2024

Imu e Tasi 2019, oggi la scadenza. Come si calcola il saldo

E' arrivato uno degli appuntamenti fiscali più 'odiati' dagli italiani proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso, che dovranno pagare la seconda rata

Saldo Imu-Tasi 2019

Saldo Imu-Tasi 2019

Milano, 16 dicembre 2019 – E' arrivata una delle scadenze fiscali più "odiate" dagli italiani, quella del saldo Imu-Tasi 2019. Una scadenza che riguarda oltre 25 milioni di italiani, proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso che dovranno pagare la seconda rata (la prima pari al 50% era stata versata il 17 giugno ma si poteva anche pagare il 100% subito) entro lunedì 16 dicembre. Quando saranno versati ben 10,3 miliardi per un totale annuo di 20,5, secondo il Rapporto Imu/Tasi 2019 del Servizio Politiche Territoriali della Uil.

Imu: costo medio della seconda casa

Il costo medio complessivo dell' Imu/Tasi su una seconda casa, ubicata in un capoluogo di provincia sarà di 1.070 euro (535 euro da versare con la rata di dicembre) con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città. Prendendo in considerazione i costi dell' Imu/Tasi sulle prime case cosiddette di lusso (abitazioni signorili, ville e castelli), sempre ubicate in un capoluogo di provincia, il costo medio sarà di 2.610 euro annui (1.305 euro per il saldo di dicembre), con punte di oltre 6 mila euro. La media dell'aliquota applicata quest’anno per le seconde case tra Imu e Tasi, sempre secondo la Uil, ammonta al 10,4 per mille. In molti Comuni (480 municipi di cui 18 città capoluogo di provincia) è in vigore però "l'addizionale Tasi", fino a un massimo dello 0,8 per mille, introdotta per finanziare negli scorsi anni le detrazioni per le abitazioni principali, così da aver portato – con la libertà d’aumento concessa quest’anno ai Comuni - l'aliquota fino all'11,4 per mille.

Come calcolare l'Imu

Occhio al calcolo. Per chi si prepara al saldo dell’Imu e/o della Tasi e vuole fare i calcoli corretti su quanto versare – calcoli per cui online esistono molti aiuti inserendo i dati anagrafici e catastali – è bene fare un piccolo ripasso con i consigli di Confedilizia. Per calcolare l’importo dell’Imu (che andava suddiviso tra acconto e adesso saldo) bisogna prendere la rendita catastale dell’immobile, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente diverso in base alla tipologia dell’immobile. Quindi 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse, 140 per laboratori e locali senza fine di lucro, 80 per uffici, banche, assicurazioni, 65 per opifici e alberghi, 55 per negozi e botteghe. Ricordatevi che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Una volta eseguiti questi calcoli, per arrivare alla somma da versare bisogna applicare le aliquote Imu. Quella base è del 7,6 per mille che i Comuni, però, possono aumentare fino al 10,6 per mille e diminuire sino al 4,6 per mille. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze di immobili che non sono esenti dal pagamento dell'Imu perché considerati di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’aliquota è del 4 per mille. Anche in questo caso i Comuni possono aumentarla fino al 6 per mille o diminuirla fino al 2 per mille. In più va applicata, sul totale ottenuto, una detrazione di 200 euro, che sempre i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Per gli immobili locati oltre alla possibilità concessa ai Comuni di abbassare l’aliquota al 4 per mille, da gennaio 2016 l' Imu (ma anche la Tasi) è ridotta al 75% per i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo, i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni, i contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli accordi territoriali.

Calcolo Tasi

Per il calcolo della Tasi valgono le stesse regole dell’Imu salvo che l’aliquota di base da applicare è dell’1 per mille con la possibilità dei Comuni di ridurla fino all’azzeramento. Da gennaio 2016 la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari "destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9". Per il 2019 il limite del 10,6 per mille delle aliquote complessive ( Imu e Tasi) può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) con delibere di aumento da parte dei Comuni che non li avevano ancora decisi. Se a giugno 2019 al posto di versare solo il 50% avevate già pagato il saldo (cioè tutto il 100% di quanto dovuto) dovete solo verificare se l’aliquota utilizzata sia ancora la stessa a dicembre 2019. Questo perché i Comuni a volte pubblicano la delibera in ritardo. Quindi se l’aliquota è la stessa (ed è così nella maggior parte dei casi) fino a giugno del 2020 non è necessario fare nulla. Se l’aliquota invece non è la stessa è necessario calcolare e pagare la differenza. È infatti difficile il caso che si vada a credito perché vorrebbe dire che il Comune ha abbassato l’aliquota.

L'Aliquota

Le delibere comunali per l’aggiornamento delle aliquote (sia dell’Imu sia della Tasi), ricorda Confedilizia, devono rispettare due requisiti: essere state adottate entro il 31 marzo (salvo ulteriori proroghe concesse ai Comuni) ed essere state pubblicate sul sito delle Finanze (www.finanze.it dove si può controllare) entro il 28 ottobre. In assenza di tali presupposti, il pagamento va effettuato applicando aliquote e detrazioni valide per il 2018 e utilizzate già per l’acconto di giugno. Se a giugno avete versato solo l’acconto (50%), una volta verificate che non ci siano state variazioni delle aliquote, basta replicare le stesse modalità di versamento di giugno barrando, se utilizzate il modello F24 per il pagamento, la voce saldo al posto di quella acconto. Nel caso di un immobile acquistato in corso d’anno e che, non essendo prima casa non di lusso, rientri nel perimetro dell’ Imu bisogna calcolare i mesi di possesso (il mese si conteggia se la casa è posseduta per almeno 15 giorni). Se la casa è stata comprata prima del 16 giugno, ed è stato versato un acconto, il 16 dicembre si pagherà per tutto questo secondo semestre. Se la casa è stata acquistata dopo il 15 giugno, si pagherà solo il secondo semestre, a saldo.

F24

Per versare il saldo si possono utilizzare il modello F24 (con facoltà di compensare gli importi dovuti con eventuali altri crediti d’imposta) o i bollettini postali. L’F24 si può compilare online sul sito della propria banca o si può pagare in versione cartacea in Posta o in banca. Oppure con bollettino postale allo sportello o sul sito di Poste italiane. Quanto dovuto va arrotondato all’euro per difetto sotto i 49 centesimi e all’euro per eccesso dai 50 centesimi in su. Per il versamento dell’ Imu con il modello F24 vanno indicati come Codici tributo: 3912 (abitazione principale e relative pertinenze – Comune), 3913 (fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune), 3914 (terreni – Comune) diversi da gruppo catastale D, 3916 (aree fabbricabili – Comune), 3918 ( Imu – altri fabbricati – Comune), 3925 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato), 3930 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento). Per il versamento della Tasi sempre con modello F24 i Codici-tributo sono: 3958 (abitazione principale e relative pertinenze), 3959 (fabbricati rurali ad uso strumentale), 3960 (aree fabbricabili), 3961 (altri fabbricati).

Sanzioni

Ricordatevi che eventuali ritardi dei pagamenti comportano una serie di oneri, dai tassi alle sanzioni. Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse da applicare all’imposta è dello 0,8% annuo mentre nel 2018 era dello 0,3% annuo. La sanzione da calcolare sull’imposta da versare, varia invece a seconda dei giorni di ritardo nel pagamento. Qualora il proprietario dell’immobile sia venuto a mancare dopo il versamento dell’acconto d giugno, bisogna pagare sia Imu che Tasi a nome del defunto fino alla data in cui è mancato. In pratica bisogna considerare la situazione preesistente al decesso e pagare entrambe le imposte con le regole applicabili fino a quel momento. Dalla data del decesso in poi si deve considerare la situazione degli immobili all’interno della successione perché, ad esempio, una casa poteva essere considerata abitazione principale per il defunto, ma non per tutti i suoi eredi.

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