Contributo ristorazione 2022, entro il 21 novembre il bonus extra

Per la maggiorazione “bar/ristoranti” i beneficiari del contributo a fondo perduto “wedding/Horeca” devono dichiarare, di non aver superato gli aiuti consentiti

Ristoranti e bar, foto generica (Imagoeconomica)

Ristoranti e bar, foto generica (Imagoeconomica)

Roma, 18 novembre 2022 – L’ultimo giorno utile per trasmettere all’Agenzia delle entrate la prevista dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” ottenuti dalle imprese che operano del settore della ristorazione, dei bar e del catering per eventi, per ricevere il via libera definitivo all’erogazione del “supplemento” al contributo a fondo perduto già ottenuto a ristoro delle perdite derivanti dalla pandemia è stato fissato per lunedì 21 novembre. Modulo e istruzioni, modalità e termini di presentazione dell’attestazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 2 novembre (vedi articolo “Contributo extra per la ristorazione, solo un’autodichiarazione per averlo”).

Destinatari del contributo

Destinatarie dell’ulteriore sovvenzione contenuta nel Pnrr (articolo 1, comma 17-bis, Dl n. 152/2021), sono le imprese che, avendone i requisiti, hanno già beneficiato del precedente contributo “wedding/Horeca” previsto dal decreto “Sostegni-bis” (articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73/2021). Di conseguenza, anche in questo caso, l’extra è rivolto agli operatori che svolgono attività prevalente appartenente ai codici Ateco 2007 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie), 56.21 (catering per eventi/banqueting) o 56.30 (bar), secondo quanto comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9. Le modalità attuative della maggiorazione sono state messe a punto nel decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri del Turismo e dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022. Il decreto ha individuato la platea dei beneficiari e definito i requisiti e le regole di ripartizione dei fondi stanziati (10 milioni di euro), assegnando all’Agenzia delle entrate il compito di erogare il cfp. Per ottenere la maggiorazione, gli operatori, a integrazione delle attestazioni già fornite con l’istanza di accesso al bonus “wedding/Horeca”, devono trasmettere, entro, appunto, il 21 novembre, all’Agenzia delle entrate, un’autodichiarazione attestante il rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis”. Nel modello, in particolare, devono essere indicati gli aiuti ottenuti con riferimento a tale regime, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

Invio della documentazione

La dichiarazione deve essere inviata online, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del 2 novembre su richiamato, tramite la procedura web accessibile dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate. Può effettuare la trasmissione direttamente il dichiarante oppure un intermediario in possesso della delega di consultazione del cassetto fiscale dell’impresa o di delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo riconosciuto sarà determinato soltanto a fine istruttoria delle istanze pervenute e in base agli stanziamenti disponibili (10 milioni di euro). L’esito delle domande, di avvenuta erogazione o di scarto motivato della richiesta, potrà essere conosciuto dai richiedenti consultando la sezione “Contributi a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi” e tramite rilascio di una ricevuta. Come stabilito dal decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate distribuirà la dote riservando: il 70% dei fondi all’intera platea degli aventi diritto indipendentemente dai ricavi ottenuti nel 2019 indicati nell’istanza relativa al precedente contributo “wedding/Horeca”; il 20% ai soggetti con ricavi 2019 superiori a 100mila euro il 10% tra agli operatori con ricavi 2019 superiori a 300mila euro. Il provvedimento del 2 novembre specifica, inoltre, che il contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo spettante e la somma residua degli aiuti ancora fruibili, determinata in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato nell’autodichiarazione. I beneficiari troveranno la “maggiorazione bar/ristoranti” direttamente sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo. Importo ed emissione del mandato di pagamento sono comunicati all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”