Martedì 16 Aprile 2024

Il labirinto del Cura Italia Istruzioni legali per l’uso

Chiarimenti e proposte della area Tax dello studio Dla Piper

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Sviscerare bene i termini del decreto Cura Italia per essere di supporto ai clienti e, perché no, avanzare anche qualche proposta. È stato anche questo il lavoro degli ultimi giorni degli avvocati dell’area "tax" di Dla Piper, il principale studio legale internazionale presente in Italia con sedi a Roma e Milano.

"In termini generali, lo strumento del decreto-legge costituisce, per natura, un esercizio del potere legislativo di natura emergenziale che, nel caso specifico, introduce norme che non hanno carattere strutturale ma sono finalizzate a gestire la straordinaria situazione epidemiologica – spiega Andrea Di Dio (nella foto in alto a sinistra), partner Dla Piper –. Oltre ad alcuni affinamenti che auspicabilmente verranno introdotti in sede di conversione, potrebbero essere vagliate ulteriori misure certamente idonee a consentire alle imprese ed ai professionisti di fronteggiare le conseguenze negative dell’attuale situazione: si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a norme finalizzate a consentire ad ampliare la compensazione orizzontale di crediti e debiti, anche in deroga agli attuali limiti, piuttosto che all’introduzione di misure straordinarie che consentano una super deducibilità del costo del lavoro (al pari dell’istituto del super ammortamento, già introdotto nel panorama normativo) anche prendendo a base la media del costo sostenuto nell’ultimo triennio".

L’articolo 55 del Cura Italia prevede misure di sostegno finanziario alle imprese. Ad esempio, le imprese con perdite fiscali pregresse e eccedenze Ace possono convertire in credito di imposta le relative differite attive (anche non iscritte in bilancio) per un importo pari al 20% dei crediti a terzi scaduti da più di 90 giorni, con un massimo di 20 miliardi di euro di crediti ceduti. "In questo modo si può ridurre il fabbisogno di liquidità delle aziende che devono effettuare i versamenti tributari – afferma Carlotta Benigni, tax director Dla Piper –. A tale riguardo, sarebbe in ogni caso opportuno ampliare la sospensione dei versamenti, ad oggi prevista per i contribuenti con ricavi sotto i 2 milioni di euro, a tutti i contribuenti".

Il decreto, comunque, introduce anche un sistema di incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza. "È una norma speciale per incentivare la generosità delle tante persone e imprese che stanno facendo donazioni a favore dello Stato e di determinati enti pubblici (tra cui la Protezione Civile) per fronteggiare l’emergenza – aggiunge Antonio Longo, lawyer di Dla Piper –. La struttura degli incentivi fiscali è lineare, restano da chiarire gli oneri documentali per le donazioni in natura, che andrebbero ridotti al minimo, e il regime Iva delle cessioni gratuite di beni per non penalizzare le imprese. Per le donazioni delle persone fisiche andrebbe innalzato il limite di 30 mila euro, graduandolo in base all’importo della donazione". "Bene il credito di imposta per alleggerire il costo della locazione di botteghe e negozi colpiti da sospensione – aggiunge Alessandro Martinelli (nella foto in alto a destra) partner Dla Piper –. Ci si augura, tuttavia, che in sede di conversione del decreto venga estesa la platea dei soggetti interessati anche a palestre, cinema e teatri e a negozi facenti parte di centri commerciali accatastati in D8. L’esclusione sembra infatti discriminatoria".

Infine, c’è il tema della sospensione dei termini per le attività di accertamento, riscossione e per il contenzioso tributario. "Con la Circolare n. 20E del 20 marzo 2020 – spiega Aurelia Casali, tax adviso Dla Piper –, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune delle perplessità insite nel DL 182020, in particolare ha precisato che la sospensione dei termini – dal 9 marzo al 15 aprile 2020 - prevista dall’art. 83, opera al pari della sospensione feriale. Quindi, a titolo esemplificativo, per un atto impositivo notificato il 10 febbraio 2020, i termini di impugnazione scadono il 18 maggio 2020). E, inoltre, ha specificato che i termini di versamento di un atto impositivo esecutivo ricevuto sono i medesimi di quelli previsti dall’art. 83 per la sua eventuale impugnazione".

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