Giovedì 18 Aprile 2024

Gil, ecco come funziona e quanto vale il nuovo Reddito di cittadinanza

La Garanzia per l’inclusione sarà la principale forma di contrasto alla povertà prevista dal governo Meloni

E’ stata ribattezzata Gil, Garanzia per l’inclusione, dunque, la principale, nuova forma di strumento di contrasto della povertà che prenderà il posto del Reddito di cittadinanza e che si accompagnerà alle altre formule dette Gal e Pal. Ma, in questa occasione, vediamo, nel dettaglio, come funzionerà la Gil, secondo la previsione contenuta nella bozza del decreto-legge in preparazione. 

Gil
Gil

La Garanzia per l’inclusione o Gil

Scatterà dal primo gennaio 2024 "quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.

Beneficiari

La Gil è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un componente con disabilità, o minorenne o con almeno sessant’anni di età, o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad assegno per l’invalidità civile anche temporaneo. I nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti. Il componente che richiede la misura deve essere cumulativamente:

  • Cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale
  • Al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo
  • Residente in Italia.

I requisiti

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • Un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; con i moltiplicatori della scala di equivalenza
  • Un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (soglia che poi si adegua con la scala di equivalenza pari a 1, poi aumentata di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura o per altro componente ultrasessantenne o con disabilità, 0,15 per ciascun minore fino a due, 0,10 per ogni minore oltre il secondo)
  • Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore ad euro 30.000
  • Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Non basta. Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
  • Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Niente Gil per disoccupati volontari

La Gil non viene erogata al componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per crisi aziendali.

La scala di equivalenza

Il parametro della scala di equivalenza, che determina l’ampliamento della soglia di reddito di cui si può disporre per ottenere la Gil, è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea; di 0,15 per ciascun minore di età fino a due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.

L’ammontare della Gil

Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro al mese) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 per mese). Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF, e non può essere inferiore ad euro 480 annui. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

La Carta Garanzia per l’inclusione

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di Garanzia per l’inclusione, quale strumento di pagamento elettronico ricaricabile. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Garanzia per l’inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Resta fermo il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La consegna della Carta Garanzia per l’inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Durata della Gil

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Gil e lavoro

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sia pure con calcoli differenti, il limite è analogo per lo svolgimento di attività d’impresa o di lavoro autonomo. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Obblighi scolastici per i beneficiari

Ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli obblighi previsti per iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per i beneficiari della Garanzia per l’inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi.

La domanda di Gil

La Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche all’INPS, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

Il Patto di attivazione digitale

L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma digitale creata ah hoc attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni. I beneficiari devono essere convocati per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.

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