Giovedì 25 Aprile 2024

Detrazione Iva per la casa 2023: le nuove regole dell'agevolazione

La disposizione riguarda solo l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, ma può essere spalmata su un lasso di tempo di 10 anni

Detrazione Iva casa 2023: le regole

Detrazione Iva casa 2023: le regole

Roma, 2 gennaio 2023 - Doppio vantaggio col rispetto dell’ambiente che va a braccetto con una boccata d’ossigeno per il portafoglio: quest’anno torna la possibilità, da parte di chi acquista una casa efficiente dal punto di vista energetico (di classe A o B), di beneficiare della detrazione del 50% sull’importo dell’Iva. L’agevolazione, che viene spalmata su un lasso di tempo di dieci anni, ricalca quelle già previste nel 2016 e nel 2017, ma introduce anche un aspetto in più. E’ infatti possibile approfittare del beneficio effettuando l’acquisto direttamente dall’impresa costruttrice (come previsto in passato) ma anche dagli Oicr, gli Organismi di investimento collettivo di risparmio.

Tempi

La finestra temporale individuata è relativa a quest’anno e va dal primo gennaio al 31 dicembre. La detrazione si calcola anche su eventuali pertinenze oggetto di acquisto insieme all’abitazione (come per esempio cantina o garage). E’ fondamentale però che nei documenti redatti al momento del rogito venga chiaramente esplicitata la connessione tra l’unità abitativa e la pertinenza, per non correre il rischio di incappare nell’esclusione (anche parziale) di un vantaggio fiscale che invece è riconosciuto dalla norma.

Diverse aliquote

La disposizione riguarda solo l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, il che vuol dire che dal provvedimento sono esclusi spazi commerciali o industriali. E’ però previsto poter accedere alla riduzione sull’Irpef sia nel caso si acquisti la prima casa, sia nel caso in cui l’oggetto della compravendita sia una seconda abitazione. A cambiare è l’aliquota relativa alla transazione, che nel primo caso è del 4%, nel secondo del 10%.

Detrazione pluriennale

Dunque supponendo di aver acquistato una prima casa del valore di 300mila euro, dovendo pagare 12mila euro di Iva, la quota detraibile sarebbe di 6mila euro che, spalmati su 10 anni porterebbero a un risparmio nelle tasche del contribuente di 600 euro ogni 12 mesi. La cifra sarebbe chiaramente diversa nel caso in cui venisse applicata l’Iva al 10%.

Attestato di prestazione energetica

Il punto dirimente riguarda dunque i tipi di interventi che sono stati effettuati durante i lavori di costruzione - o riqualificazione - dell’immobile e che devono garantire alti standard di risparmio energetico e rispetto ambientale. A tal riguardo i valori vengono registrati nell’Ape, l’attestato di prestazione energetica. Si tratta di uno strumento di controllo che sintetizza in una scala che va da A4 (la più virtuosa) a G le prestazioni energetiche degli edifici. A prescindere dal valore rappresentato nel caso specifico inerente la richiesta di detrazioni, è importante precisare che tale documento è in ogni caso obbligatorio in ogni contratto di vendita o di affitto di un immobile. La sua validità è generalmente di dieci anni, non può prescindere da un sopralluogo nello stabile e deve essere mantenuta aggiornata attraverso i regolari controlli alla caldaia. Riguardo al caso specifico, la classe A prevede consumi sotto i 30 KWh per metro quadrato, mentre la classe B è relativa ai consumi compresi tra i 31 e i 50 KWh/mq.

Detrazioni cumulabili

La detrazione Iva può cumularsi con altre agevolazioni Irpef, come le detrazioni spettanti per interventi di ristrutturazione completa di un edificio da parte di un'impresa di costruzione. La detrazione in tal caso sarà pari al 50% spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile entro un massimo di 96mila euro. In questo caso la doppia possibilità di detrazione, sull'Iva e sui costi forfettari di ristrutturazione, permette di ottenere un'agevolazione maggiore per acquistare edifici ristrutturati che quindi non implicano ulteriore consumo di suolo per la loro edificazione. Lo sconto sull'Iva dovrebbe essere cumulabile anche con il Sismabonus.

 

 

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