
Ai giovani assunti verrebbe applicata una flat tax del 5%
Roma, 14 maggio 2025 – Si chiama “Contratto giovani“ e l’ha messo in campo la Lega con il viatico del suo leader, Matteo Salvini. E’ una proposta di legge di due soli articoli, ma destinata, se venisse approvata, a rivoluzionare l’ingresso sul mercato del lavoro dei giovani. Vale la pena, dunque, vedere, misura per misura, che cosa prevede.
Flat tax del 5 per cento
In primo piano c’è la Flat tax del 5 per cento per i neoassunti. Per i giovani che non abbiano compiuto i trent’anni di età, assunti a tempo indeterminato o il cui contratto di lavoro subordinato sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, fino a un reddito non superiore a 40.000 euro si riduce al 5% l’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. La disposizione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuta l’assunzione e nei quattro periodi d'imposta successivi. Tale riduzione non opera con riferimento ai redditi prodotti oltre i 40.000 euro lordi annui.
Sconti contributivi per i datori di lavoro
In applicazione delle previsioni della legge di bilancio del 2018 per i datori di lavoro che assumono i giovani under 30, o che trasformano il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo pari al 50 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. La disposizione è introdotta in via sperimentale per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027. Non solo. Si prevede un incremento al 140 per cento della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato dei lavoratori.
Welfare a 5 mila euro
Si prevede la proroga per ulteriori due anni della misura che prevede fino a 5 mila euro l’anno di welfare aziendale per i contratti di locazione al fine di sostenere i lavoratori nei processi di mobilità territoriale dovuti all’accettazione di offerte di lavoro in luoghi diversi dalla propria residenza, distanti più di cento chilometri.
Flat tax e altri benefici per il rimpatrio dei giovani dall’estero
L’articolo 2 reca disposizioni per favorire il rimpatrio dei giovani e per valorizzare sul territorio nazionale l’esperienza estera, prevedendo l’introduzione nel nostro ordinamento di una tipologia contrattuale ad hoc, cosiddetta “contratto giovani per il rimpatrio” ai sensi della quale, sempre in via sperimentale per il biennio 2026-2027, il lavoratore che rientra in Italia otterrà l’applicazione di una flat tax al 5 % su un reddito non superiore a 100.000 euro lordi annui. La norma si rivolge agli under 36 anni a condizione che trasferiscano la propria residenza in Italia entro sessanta giorni dalla data di assunzione, si impegnino a mantenere la residenza medesima per almeno sei anni e non risultino fiscalmente residenti in Italia nei tre anni precedenti il loro trasferimento.
Qualora il lavoratore non mantenga la residenza per il periodo prescritto, decade dai benefici e si provvede al recupero dei benefici usufruiti. Nel caso di rientri in Italia di lavoratori con un figlio minore, ovvero in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del “contratto giovani per il rimpatrio” l’aliquota applicata è pari al 3%, a condizione comunque che anche il figlio, nato o adottato, risieda in Italia. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2026 le disposizioni dell’articolo 2 trovano applicazione per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, nei dodici mesi precedenti o successivi al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.