Giovedì 25 Aprile 2024

Conti dormienti, a novembre scatta l'ora X. Ecco come riavere i soldi

Denaro e titoli depositati non saranno più esigibili dopo l'autunno

Banconote in euro

Banconote in euro

Roma, 8 agosto 2018 - Da novembre inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai primi «conti dormienti» affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008. Al Fondo affluiscono, fra l’altro, somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, di importo non inferiore a 100 euro, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.

Nella categoria dei conti dormienti rientrano non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari non riscossi entro i termini. Il limite di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno vincoli diversi. 

Si tratta di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il governo ritiene opportuno invitare ad effettuare una verifica sull’esistenza di conti dormienti intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, per inoltrare, nel caso, domanda di rimborso. La banca dati messa a disposizione da Consap, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all’indirizzo web: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti- dormienti, selezionando l’opzione «cerca rapporto dormiente». Le domande di rimborso vanno presentate a Consap Spa per via telematica al Portale Unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società. 

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