
Congedo parentale, aumenta l'indennità
Roma, 26 maggio 2025 – Diventano operativi gli aumenti dell’indennità di congedo parentale previsti dalla legge di Bilancio. Con una circolare pubblicata oggi l’Inps ha fissato i termini delle novità del welfare familiare per la conciliazione vita-famiglia. L’indennità per il secondo mese di assenza dal lavoro è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. L’indennità per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%, migliorando, dunque, il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino. - primo mese: retribuito all'80% (già previsto dalla legge di bilancio 2023)
- secondo mese: elevato all'80% (precedentemente al 60%)
- terzo mese: innalzato al'80% (prima al 30%).
In questo modo, ogni coppia genitoriale avrà a disposizione tre mesi retribuiti all'80%, da utilizzare singolarmente o in condivisione, anche in forma alternata o simultanea. I successivi mesi di congedo rimangono indennizzati al 30%, mentre l'ultimo mese può non essere retribuito, salvo per situazioni di reddito particolarmente basso. Le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi. La misura è estesa anche ai casi di adozione o affidamento.
I requisiti
Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che: - il genitore sia un lavoratore dipendente
- il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2024
- il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.
Si ricorda che i periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età). La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale istituzionale Inps, il Contact center Multicanale al numero verde 803.164, o presso gli Istituti di patronato.
Quanti sono i mesi di congedo e come sono suddivisi
Vale la pena, a questo punto, mettere in fila i termini della questione. Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, di cui: • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore; • a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Lo stipendio in caso di congedo: a quanto ammonta l’indennità
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato: - un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023); - un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025); - un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025); - sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale; - i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale bassa.