Bonus sanificazione, cosa prevede e a chi è rivolto. La guida

Stanziati 200 milioni. I destinatari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e gli enti non commerciali, compresi Terzo settore ed enti religiosi

Bonus sanificazione: a chi spetta (Germogli)

Bonus sanificazione: a chi spetta (Germogli)

Roma, 11 giugno 2020 - Il legislatore nazionale, per effetto delle ultime novità apportate col Decreto Rilancio, ha stanziato 200 milioni di euro, quadruplicando la dotazione rispetto a quella inizialmente prevista dal Cura Italia, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. I destinatari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per azienda, spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, rispetto alla precedente percentuale del 50%.

1 - Credito d’imposta al 60 per cento

Con il decreto Rilancio il governo ha varato una serie di incentivi (articolo 120 e articolo 125) per aiutare, con un credito d’imposta del 60%, imprese, commercianti, artigiani, professionisti, a sostenere le spese necessarie per adeguare i luoghi di lavoro alle misure previste per evitare i contagi da Covid e a sanificarli, oltre che acquistare Dpi (dispositivi di protezione individuale). Gli adempimenti sono relativi a chi svolge un’attività, a partire da quelle a contatto con il pubblico e che deve rispettare seguendo i protocolli.

2 - Fino a 60mila euro per l'igienizzazione

Il decreto Rilancio ha abrogato le precedenti misure (quelle assunte con il Cura Italia e poi rimodulate con il decreto Liquidità) disponendo nuovi e più rafforzati incentivi per sostenere le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In precedenza infatti, il bonus prevedeva un credito d’imposta del 50% fino a 20mila euro. L’articolo 125 del decreto Rilancio invece ha alzato il credito d’imposta al 60% e fino a 60mila euro sulle spese sostenute (massimo 100mila euro) per la sanificazione periodica degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione.

3 - Agevolazioni a società e autonomi

Il bonus sanificazione spetta a tutte le società e a tutti i lavoratori autonomi esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione aziendale nonché dal regime contabile adottato. Possono usufruirne anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

4 - Sono compresi termometri e termoscanner

Sono agevolabili tutte le spese sostenute nel 2020 che riguardano la sanificazione obbligatoria degli ambienti di lavoro con cadenze periodiche che i protocolli hanno previsto per le diverse attività. Il bonus riguarda anche l’acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza. In particolare guanti, mascherine, visiere, occhiali protettivi, tute e calzari. I prodotti detergenti e disinfettanti. Infine i dispositivi come termometri, termoscanner, e quelli atti a garantire la distanza interpersonale (come barriere e pannelli protettivi).

5 - Rimborsi nella dichiarazione 2021

Per entrambi i bonus sono attesi, entro 30 giorni dall’approvazione del decreto ora in sede di conversione, le circolari applicative dell’Agenzia delle entrate anche per quanto riguarda la prevista cessione del credito d’imposta. Il credito, oltre che essere utilizzato nel periodo d’imposta successivo a quelle dell’effettuazione delle spese (quindi con le dichiarazione del 2021) potrà essere utilizzato, col modello F24, in compensazione. Ma sarà possibile, fino al 2021, anche la sua cessione a soggetti terzi diversi come le banche.

6 - Non solo spogliatoi e mense: cosa rientra

All’interno delle spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro aperti al pubblico per le quali è previsto il credito d’imposta del 60% fino a 80mila euro riguardano gli interventi di rifacimento di spogliatoi e mense. Gli interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi e di spazi medici. Il bonus riguarda anche l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. E infine rientrano nell’agevolazione fiscale anche l’acquisto di arredo di sicurezza, per esempio le barriere di plexiglas per distanziare clienti e operatori oppure gli stessi colleghi di lavoro.

7 -  Escluso chi non esercita in luoghi aperti al pubblico

L’articolo 120 prevede invece un credito d’imposta del 60% fino a un limite di 80mila euro (quindi su una spesa massima di poco più di 133mila) per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da Covid 19. I destinatari di questo bonus sono le imprese e i lavoratori autonomi, esclusi però coloro che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.  Il bonus sicurezza sul lavoro è cumulabile con altre agevolazioni.

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