Per i cittadini di Paesi terzi non comunitari che vogliano chiedere l'assegno di natalità (il cosiddetto bonus bebè) per i nati nel 2021 fino a un anno di età del bambino non è necessario avere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio con il quale ricorda l'interpretazione della Corte di giustizia europea e la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Per il 2022 l'assegno di natalità non è stato rinnovato poiché è stato introdotto l'assegno unico per i figli. Il pronunciamento della Corte costituzionale riguarda, nello specifico, la formulazione della norma censurata antecedente alle modificazioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020), che al fine di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ha apportato significative modifiche alla norma. In particolare, la novella stabilisce che, ai fini dell'accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
"Le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria - scrive l'Inps - devono essere accolte".