
Inps, foto generica
Roma, 1 giugno – Come nel caso del Bonus Giovani, a distanza di un anno dal suo varo, è arrivata la circolare dell’Inps con le istruzioni per l’uso sul Bonus Donne, per l’assunzione di donne disoccupate in condizione di svantaggio. Anche in questo caso si è dovuto attendere dalla previsione dell’agevolazione contenuta nel Decreto Coesione del maggio dello scorso anno, principalmente perché si doveva passare dall’autorizzazione della Commissione europea.
L’incentivo, di fatto operativo solo da poche settimane, prevede – come si legge nella circolare - un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
I requisiti
L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti: - siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; - siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno; - svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Il parametro dell’incremento occupazionale netto
Una regola ad hoc precisa che il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Quanto vale l’esonero
La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.