Bollette luce e gas, cosa succede dopo lo stop dell'Antitrust agli aumenti. La guida

Ecco il vademecum dell'Unione nazionale dei consumatori. I rimborsi? Legittimi, ma prematuro parlarne

Firenze, 15 dicembre 2022 - L'Antitrust ha avviato l'istruttoria nei confronti di sette operatori, cioè Enel, Eni, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie, che si vanno ad aggiunere a Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti. Il provvedimento del Garante chiede lo stop alla modifica unilaterale dei contratti e il ripristino delle condizioni originarie. Enel ha annunciato il ricorso. Nel frattempo, cosa possono fare i cittadini che si trovano con le bollette di gas e luce gonfiate? L'Unione nazionale consumatori ha messo a punto una guida. Eccola.

Sommario

Antitrust, chi sono gli utenti interessati

Sono i clienti del mercato libero delle undici società, sia della luce che del gas, che hanno ricevuto una lettera dopo il 1° maggio 2022, purché non spedita prima del 20 aprile 2022. Nella lettera si comunicava una modifica del prezzo, anche se si sosteneva che non era una modifica unilaterale del contratto ma, per usare le varie espressioni utilizzate dai venditori, “un rinnovo delle condizioni economiche giunte a naturale scadenza”, “una mera proposta di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal cliente”, “scaduta l'offerta a prezzo fisso”, “il prezzo applicato è giunto a scadenza”, “ proposta di rinnovo delle condizioni contrattuali a seguito di scadenza della validità delle condizioni economiche di fornitura” e così via.

Le eccezioni

Uniche eccezioni possibili, come indicato nel comunicato stampa congiunto di Arera e Antitrust del 13 ottobre 2022, sono le modifiche automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti. Ciò accade ad esempio per i clienti che hanno avuta una variazione del prezzo che però era specificamente e puntualmente individuata nel contratto iniziale e, quindi, espressamente già conosciuta e accettata dal consumatore fin dall'inizio del rapporto contrattuale. E' il caso di chi aveva un contratto a prezzo variabile in cui l'aumento non dipende da una modifica del contratto, come la modifica dello spread, ma da un rialzo nei mercati all'ingrosso dell'indice di riferimento a cui si era da sempre agganciati (ad esempio il Ttf per il gas o il Pun per la luce), oppure ancora perché è scaduto lo sconto che valeva solo per un anno e il nuovo prezzo era già indicato fin dall'origine del rapporto.

Cosa succede ora

L'Antitrust ha ordinato a queste compagnie, entro cinque giorni (non sette, termine che vale solo per presentare memorie scritte), di sospendere provvisoriamente "ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate" e di comunicare "individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a quella data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche". E' praticamente certo, però, scrive Unc, che le compagnie non lo faranno. “E' probabile invece – sottolinea l'associazione dei consumatori - che facciano ricorso entro 60 giorni al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva del provvedimento Antitrust e che, nella migliore delle ipotesi, attendano il pronunciamento del Tar prima di procedere”.  

I diritti del consumatore

I clienti delle undici società, secondo quanto stabilito dall'Antitrust, hanno diritto – fino al 30 aprile 2023, come previsto dal decreto legge Aiuti bis - all’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ossia di farsi riapplicare il vecchio prezzo. Se nel frattempo hanno esercitato il diritto di recesso per via delle nuove condizioni peggiorative, cioè se hanno cambiato fornitore, hanno la possibilità di ritornare dal vecchio fornitore alle precedenti condizioni economiche, cioè con il vecchio contratto e il vecchio prezzo. Se il cliente vuole tornare dal vecchio fornitore deve però comunicare apposita richiesta.

Se ancora cliente di una delle undici società finite nel mirino dell'Antitrust, il consumatore deve inoltrare formale reclamo al suo fornitore di energia, chiedendo il ripristino delle precedenti condizioni di forniture. Se nel frattempo ha cambiato fornitore,  può invece chiedere alla società con cui aveva prima il contratto di tornare cliente, alle stesse condizioni.

Come fare reclamo

Il reclamo, che può essere inoltrato anche con il supporto dell'Unione Nazionale Consumatori, deve essere fatto per iscritto e va inviato non alla sede legale della società ma al recapito appositamente indicato dal venditore in bolletta per i reclami. Deve contenere i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o email, anche non pec), il servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito, il codice cliente, il codice identificativo del punto fisico di consegna dell'energia elettrica (POD) o del gas naturale (PDR), che si trovano indicati sulle bollette. Il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a 25 euro se la risposta arriva entro 80 giorni, di 50 euro, se arriva tra gli 80 e i 120 giorni, 75 euro se arriva dopo più di 120 giorni.

I rimborsi

E' evidente, sottolinea Unc nella sua guida, che se il consumatore ha avuto un aumento illegittimo ha anche diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal venditore o ad un eventuale indennizzo per violazione della Carta dei servizi. E', però, prematuro parlarne. Non ci sono infatti condanne definitive dell'Antitrust, ma sono state avviate le istruttorie. Occorrerà inoltre attendere i pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato per poter decretare in via definitiva l'illegittimità di quanto fatto dalle undici società. Andrà poi chiarito da quando potrà scattare il diritto alla restituzione dei soldi, se da quando il cliente ha avuto l'aumento, se da quando si è pronunciato l'Antitrust e così via. “Anche su questo – conclude Unc - il Tar potrebbe pronunciarsi”.