Venerdì 19 Aprile 2024

Aiuti di Stato Covid: documenti all'Agenzia delle Entrate entro 30 giugno 2022

Le indicazioni per presentare l'autodichiarazione: ci sono due mesi a disposizione

Compilazione moduli (Archivio)

Compilazione moduli (Archivio)

Aiuti di Stato a causa dell'emergenza Covid: è online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello di autodichiarazione che devono presentare le aziende che hanno usufruito dei contributi. Il documento, si legge in una nota inviata dall'ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate, serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali previsti e il rispetto delle varie condizioni previste.

Quando inviare l'autodichiarazione

I documenti devono essere inviati fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa dell'emergenza, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Chi deve presentarla

La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative approvate dai governi che si sono succeduti alla guita del Paese nel corso dell'emergenza Covid. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti, fra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso la dichiarazione va comunque presentata, riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Condizioni specifiche

Ci sono poi casi specifici in cui l'autodichiarazione va comunuqe presentata: se il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; se il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; se il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Modalità di presentazione

L'autocertificazione va inviata nei tempi previsti - da oggi, giovedì 28 aprile, a giovedì 30 giugno 2022 - esclusivamente con modalità telematiche. Può presentarla direttamente il contribuente o appoggiarsi al soggetto incaricato di trasmettere le dichiarazioni. Va utilizzato il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, i canali telematici. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.

Superamento massimali

Nella documentazione bisogna indicare gli eventuali importi che superano i massimali previsti, qualora il beneficiario voglia volontariamente restituirli o sottrarli da contributi successivamente ricevuti. Gli importi comprendono gli interessi da recupero. In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato. La pratica dovrà essere effettuata con modello F24. E' esclusa la compensazione.