Vaccino Covid obbligatorio a scuola, scatta l'ora X. Quanti rischiano la sospensione

Dal 15 dicembre entra in vigore la norma che impone a tutto il personale scolastico (docenti e non), ma anche alle forze dell'ordine e all'Esercito, di immunizzarsi. Senza durata certa delle sostituzioni si rischiano di non trovare cattedre

Manifestazione degli studenti (Ansa)

Manifestazione degli studenti (Ansa)

Roma, 13 dicembre 2021 - Arriva l’ora X. Il 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale, ai sensi del  decreto legge 172/2021 varato dal Consiglio dei ministri del  24 novembre (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  26 novembre), per tutto il personale della scuola (docenti e non) dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (complessivamente 1,45 milioni di lavoratori), del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (517.658) e al personale che lavora, a qualsiasi titolo, nelle strutture sociosanitarie. Complessivamente (considerati gli obblighi per il personale sanitario e quelle delle Rsa) il vaccino obbligatorio riguarda ormai oltre 4 milioni di lavoratori.

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La scuola

Attualmente la percentuale di vaccinati con la prima dose supera il 95%, mentre con la seconda siamo attorno al 93%. La norma prevede l’obbligo dal 15 dicembre di "adempiere agli obblighi vaccinali, presentando la documentazione comprovante l’effettuazione dell’obbligo vaccinale entro cinque giorni oppure l’attestazione relativa all’omissione, o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore ai venti giorni". In caso di mancata presentazione della documentazione "i dirigenti scolastici accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021". 

I presidi: misura giusta 

"Per quanto riguarda l’obbligo – osserva il presidente dell’associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli – è una misura che noi avevamo chiesto per tutte le categorie a contatto con il pubblico. La categoria del personale scolastico è tra le più vaccinate in Italia, quindi questo obbligo non credo che cambierà le carte in tavola anche perché del 5% rimasto c’è una parte che non può vaccinarsi per motivi di salute. Diciamo che quelli interessati saranno un 2-3 % dei docenti... Un possibile aspetto critico riguarda soprattutto alcune scuole al Nord dove è più difficile trovare dei supplenti. Se localmente ci saranno scuole con un cento numero di docenti che non vogliono vaccinarsi, lì qualche problema in più ci sarà. Quanto al fatto che la norma non indichi la durata della supplenza confidiamo che in sede di conversione in legge, così come avvenne per il decreto 111, si introduca una durata minima del contratto di consulenza/sostituzione. Grosse ripercussioni non credo che ce ne saranno, anche se in singole scuole possono esserci criticità".    

Forze dell'ordine, quanti sono i vaccinati

Nelle forze armate le percentuali dei vaccinati sono attorno all’87%, nella polizia penitenziaria siamo a livelli particolarmente bassi, di poco superiori al 70%. Va meglio nei Carabinieri, attorno al 91% e in Polizia, sopra il 93%. 

Nella circolare ai prefetti inviata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi lo scorso 26 novembre, si legge che per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale  "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati". "Nel solco dei precedenti interventi normativi - si legge nel provvedimento - è statuito che le sanzioni previste per la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del medesimo obbligo, sono irrogate dal prefetto".