Mercoledì 24 Aprile 2024

Vaccini obbligatori a scuola, tutto quello che c'è da sapere

Una circolare del ministero della Salute ribadisce che i bambini non vaccinati non potranno frequentare le scuole dell'infanzia

Vaccinazione (Ansa)

Vaccinazione (Ansa)

Roma, 17 agosto 2017 - I bambini non vaccinati non potranno essere iscritti alle scuole per l'infanzia, e se già iscritti non potranno più sedere tra i banchi. Con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico, è quanto mette nero su bianco il ministero della Salute nella circolare operativa che riguarda il decreto vaccini. Che ribadisce come "la sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale".

Vaccini obbligatori, guida per l'iscrizione a scuola

L'AUTOCERTIFICAZIONE - Per quest'anno - spiega ancora la circolare - i genitori potranno fare un'autocertificazione sullo status vaccinale per l'iscrizione a scuola dei figli, mentre il termine per la presentazione della documentazione è il 10 marzo.  "Sono state previste disposizioni transitorie. In particolare, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la Asl territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018".

L'AVVISO E LA PREVENZIONE - Vista l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico, i dirigenti scolastici dovranno "informare da subito i genitori sui nuovi obblighi vaccinali e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018", prevede poi una circolare del ministero dell'Istruzione inviata alle scuole. Il ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l'anno scolastico 2017/2018, a "iniziative di formazione del personale docente ed educativo, nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie". 

IL RUOLO DELLE ASL - La Asl ha un ruolo centrale, specifica la circolare, nella "verifica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e nel percorso per il recupero che da tale verifica prende avvio". E' proprio la Asl, puntualizza il ministero, ad avviare una procedura, "stabilita a livello locale, per il recupero della vaccinazione". Ciascuna Asl, "una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo". 

Nel caso in cui non rispondano all'invito, "i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del pediatra di libera scelta o del medico - una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione". 

Nell'ipotesi in cui i genitori non si presentino al colloquio, oppure si presentino ma non fanno comunque vaccinare il figlio, "la Asl contesta loro formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con l'avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l'immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato dall'azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento". Dopo di che scatta l'"esclusione dal servizio educativo". 

Se invece i genitori provvedono a far vaccinare i figli non incorrono in sanzioni "a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite".  La sanzione potrà essere applicata anche in seguito, quando il minore avrà più di sedici anni, "purché - come detto - la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno". Ai genitori "è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse". Solo nell'ipotesi in cui i genitori incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), "agli stessi sarà comminata una nuova sanzione". 

La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l'omissione riguardi un richiamo vaccinale, ed estingue l'obbligo della vaccinazione, "ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale". In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, "viene riconosciuto al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi, l'adozione di detti provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

GLI STRANIERI - L'obbligo, precisa il ministero, vale anche per i minori migranti non accompagnati "tra zero e sedici anni, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili".

I NON VACCINATI - Su decisione del medico, ci sono bambini che non possono essere vaccinati. Per loro la circolare prevede:  "I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione (cioè non vaccinabili per ragioni di salute), che sarebbero esposti a un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati".