Giovedì 18 Aprile 2024

Superbonus per le villette Un altro anno, via il tetto Isee

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di Achille Perego

Ci saranno più tempo e meno vincoli per utilizzare l’anno prossimo il Superbonus anche per le villette. Se per i condomini il governo aveva previsto con la Legge di Bilancio l’estensione del maxi incentivo fiscale fino al 2023, per le unità indipendenti era stato ridotto il tempo a giugno 2022 per poi collegare lo sconto fiscale al reddito. I partiti della maggioranza avrebbero però finalmente trovato un accordo sul cammino del Superbonus che al 30 novembre 2021 (dati Enea) aveva visto gli investimenti ammessi alla detrazione arrivare a 11,94 miliardi, di cui 8,28 per interventi già conclusi con 10.339 asseverazioni per i condomini e 59.040 per villette e unità indipendenti. L’accordo, al vaglio ieri del governo con il Mef che dovrebbe fornire le sue indicazioni, prevederebbe la cancellazione del tetto Isee di 25mila euro previsto da giugno fino a fine 2022 anche se resta la possibilità che il Mef difenda il limite reddituale alzandolo però a 40mila euro.

Non solo: per usufruire del Superbonus per le villette durante tutto il prossimo anno basterebbe un solo stato di avanzamento lavori (30% e non 60%) al 30 giugno 2022. Potrebbe, sempre per le villette, saltare anche il limite della prima casa e la data di rilascio della Certificazione di inizio lavori asseverata (Cila) sostituibile da una semplice previsione di stato avanzamento lavori. Le forze di maggioranza hanno chiesto anche una proroga al 2022 del bonus facciate mantenendolo al 90% rispetto alla riduzione al 60% e per le zone colpite da sisma del 2009 un’estensione al 2025 del Superbonus.

Intanto si lavora a un aggiustamento delle misure anti-frodi con la fissazione di alcune soglie sotto le quali non sarebbe richiesta l’asseverazione con l’obbligo di mettere in sicurezza le procedure in corso. Proprio per il decreto anti-frodi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato lunedì una circolare (16E) con le indicazioni sul visto di conformità (per attestare il diritto al beneficio) e asseverazione (per la congruità delle spese). Il visto per il 110% è necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Non è invece obbligatorio se la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente con la precompilata o tramite il sostituto d’imposta. La circolare ha fatto scattare l’allarme di professionisti e imprese perché verrebbe impedito l’utilizzo dei prezziari della casa editrice Dei - i più aggiornati - per asseverare la congruità delle spese di ristrutturazione edilizia, antisismica e tinteggiatura delle facciate.