Decreto Natale e seconde case, gli spostamenti consentiti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio, assicura Palazzo Chigi, sarà sempre possibile trasferirsi nelle seconde case, purché siano nella stessa regione

Decreto Natale: è possibile andare nelle seconde case? (Ansa)

Decreto Natale: è possibile andare nelle seconde case? (Ansa)

Roma, 19 dicembre 2020 - Trasferirsi nelle seconde case purché nella stessa regione sarà possibile sempre durante l'intero periodo delle feste, cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio. E' quanto ha precisato una fonte di Palazzo Chigi. Unica limitazione alla regola dello spostamento nelle seconde case sta nel numero di chi potrà andarci: non più di due adulti. Sono esclusi, oltre ai figli minori, le persone disabili o non autosufficienti.  Naturalmente poi è sempre consentito anche il rientro nella propria abitazione. Le regole della zona rossa parlano chiaro: è sempre "consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".

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Il dubbio sulle seconde case

Il dubbio sulle seconde case nasceva dal testo del decreto e dai suoi rimandi. Il decreto legge Natale, in vigore da oggi, stabilisce infatti che "durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

Lo stesso decreto legge stabilisce però che "nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020" (quello per le zone rosse). L'articolo 3 del dpcm del 3 dicembre prevede quanto segue per gli spostamenti nelle zone rosse: "E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto".