L'articolo 172 del Codice della strada prevede che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”. Questo significa che bisogna sostituire il seggiolino (o cambiarne la configurazione in quelli "evolutivi") man mano che il bimbo cresce e aumenta di peso. Ai fini dell’obbligo di utilizzo del seggiolino conta solo l’altezza (il seggiolino è obbligatorio fino a 150 cm), ma nella pratica si tiene come riferimento anche il limite di 36 kg. Da 1,5 metri in su si possono usare le normali cinture di sicurezza. Con la parola “bambini” la norma intende genericamente i “minori”.
Tra i due parametri di riferimento per i sistemi di ritenuta: peso (36 kg) e altezza (150 cm), prevale sempre il secondo che è anche indicato espressamente nella normativa. Quindi se, per esempio, un bambino pesa 38 kg ma è più basso di 150 cm dovrà comunque usare un seggiolino o rialzo per arrivare all'altezza idonea ad allacciare le normali cinture di sicurezza. Oltre i 150 cm di altezza, a circa 12 anni di età, i bambini viaggiano come gli adulti e dunque, sul sedile posteriore o anteriore con le cinture di sicurezza allacciate.