Giovedì 25 Aprile 2024

Quale educazione Bocciata a sette anni Il Tar: la scuola ci ripensi

Bari, accolto il ricorso della famiglia della bimba che soffre gravemente di asma. I giudici invitano a considerare lo stato di salute e la preferenza per la Dad

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È destinata a far discutere la decisione presa da una scuola primaria di Bari, che ha deciso di bocciare una alunna di seconda elementare. Respinta, dunque, a soli sette anni. E un giudice che interviene contro la decisione dell’istituto. Il Tar Puglia ha infatti sospeso la bocciatura della alunna barese non ammessa alla terza elementare, accogliendo l’istanza cautelare della famiglia e ordinando alla scuola di rivalutare il provvedimento.

"La perdita di un anno scolastico in così tenera età, alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno", si legge tra le motivazioni alla base della decisione del Tar. I giudici evidenziano "che un’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica" e che "in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando". Inoltre, "la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria – continua l’ordinanza del Tar – appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in casi eccezionalì e comprovati da specifica motivazione".

I docenti, insomma, non avrebbero tenuto conto "dell’età, dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all’istituto scolastico, dell’opzione dei genitori in favore della Dad". La bimba aveva affrontato "il primo cruciale anno di scuola durante la pandemia" e, nonostante questo, in seconda la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie.

Infine, tra le ragioni che motivano l’ordinanza di riesame della bocciatura, basata anche sul numero elevato di assenze, il Tar ricorda che "la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell’anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione".

La richiesta è dunque di "valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva".

red.int.