Mercoledì 24 Aprile 2024

Pacca sul sedere: prosciolto "Col dorso non è violenza"

La giudice archivia: è immorale, ma è stata toccata per una frazione di secondo

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La pacca sul sedere è violenza sessuale, secondo l’orientamento generale della Cassazione. Ma ci sono delle eccezioni che gli stessi ’ermellini’ avevano già chiarito nella sentenza numero 35.473 del 2016. Tra le variabili fondamentali utili a inquadrare il reato c’è la durata del contatto: se prolungato o fugace. Ma non solo. Rilevante è anche il modo in cui la mano tocca il lato B della vittima, se col palmo o col dorso. A stabilirlo la giudice del Tribunale di Lecce, Simona Panzera, che ha archiviato il procedimento penale nei riguardi di un 51enne di Spongano accusato di aver toccato il fondoschiena di una commessa di 25 anni. Per quell’episodio, il 22 giugno 2022, l’uomo fu denunciato dalla donna ai carabinieri.

Nel fascicolo dell’inchiesta finirono i filmati ripresi dalle telecamere dell’esercizio commerciale che immortalarono l’azione: il cliente mentre percorreva la corsia dei prodotti frigo poggiò in modo fulmineo il dorso della mano sulla zona intima della ragazza che conosceva (essendo un frequentatore abituale di quell’attività) e che in quel momento era intenta a sistemare la merce su uno scaffale. I video consentirono di stabilire con certezza che la durata della permanenza della mano sul corpo della vittima fu inferiore alla frazione di secondo. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, la difesa aveva chiesto e ottenuto un interrogatorio col magistrato.

A seguito del confronto, il pm condividendo le argomentazioni difensive, aveva chiesto l’archiviazione, pur etichettando quel gesto come immorale, volgare e irrispettoso.

"Non si tratta di un palpeggiamento, facendosi in tal caso riferimento al toccamento con il palmo delle mani e non si tratta neppure di un toccamento lascivo, facendosi in tal caso riferimento a quei toccamenti che manifestano libidine", ha osservato il pubblico ministero, riportandosi al vocabolario Treccani, e chiarendo in un successivo passaggio: "Sul punto la giurisprudenza appare univoca nel ricondurre al sintagma ‘atti sessuali’, in virtù del principio di oggettività e tassatività della fattispecie, non ogni contatto corporeo con zone erogene della persona offesa, ma solo quei palpeggiamenti o quei toccamenti a connotazione lasciva. Pertanto non può qualificarsi come lascivo il toccamento del gluteo attuato con il dorso della mano".

Argomentazioni queste che la giudice Panzera ha condiviso, mettendo così fine alla vicenda giudiziaria.