Omicidio stradale, la Consulta: revoca della patente solo per alcol o droga

La legge ha superato il vaglio di costituzionalità, ma è illegittimo l'articolo che prevede l'automatica revoca della patente in tutti i casi

Rilievi dopo un incidente stradale mortale (Radaelli)

Rilievi dopo un incidente stradale mortale (Radaelli)

Roma, 20 febbraio 2019 - Mentre la commissione Trasporti della Camera sta valutando le norme da introdurre nel nuovo codice della strada allo studio, la Corte Costituzionale ha deliberato sulla legge che ha introdotto l'omicidio stradale. In sostanza, i giudici hanno detto sì a pene più severe per l'omicidio stradale, ma revoca automatica della patente solo in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

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Nel dettaglio la norma - n. 41 del 2016 - ha superato il vaglio di costituzionalità, ma la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del Codice della strada, là dove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.