Nuove regole Covid: come funziona l'autosorveglianza e quando bisogna fare il tampone

Il decreto sulla quarantena solleva qualche ambiguità che la circolare del ministero della Salute prova a chiarire. Rezza: "Gli asintomatici che hanno avuto contatti stretti non dovranno fare il tampone per uscire dall'autosorveglianza"

Roma, 1 gennaio 2022 - C'è un fronte aperto sulle nuove regole Covid messe nero su bianco dal decreto del 30 dicembre 2021 (qui il Pdf) che ha riscritto le norme sulla quarantena in Italia. Riguarda l'autosorveglianza in caso di contatto stretto con un positivo al Sars Cov2. Il presunto vulnus sta nel testo del provvedimento dove si scrive (articolo 2, comma 7-ter) che "la cessazione della auto-sorveglianza" di cui al comma precedente "consegue all'esito negativo di un test antigenico o molecolare". Sembrerebbe quindi che il tampone in uscita sia previsto, anche per gli asintomatici. In realtà, l'interpretazione fornita dalla circolare del ministero della Salute è opposta. E l'autore del documento, il direttore generale per la Prevenzione sanitaria del ministero Gianni Rezza oggi conferma a Quotidiano Nazionale online: "Il tampone per uscire dall'autosorveglianza dopo cinque giorni dal contatto non è necessario per chi sia rimasto asintomatico". L'ambiguità del decreto, tuttavia, rimane e da più parti si sollevano dubbi sul conflitto delle fonti.

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Sommario

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Cosa dice il decreto

Nell'articolo 2 si inserisce il comma "7-bis" che riflette l'interpretazione della circolare del ministero. Gli asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose (o booster) oppure la seconda dose da meno di 120 giorni o in alternativa siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni non sono tenuti alla quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con un positivo. Previsto l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 "fino al decimo giorno successivo dall'ultima data del contatto stretto". Non viene specificata la durata di questo regime di autosorveglianza, ma si precisa che questi soggetti devono "effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto".

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Nessun riferimento agli asintomatici che sarebbero quindi 'liberi' senza bisogno di sottoporsi a tampone. Tuttavia, nel comma "7-ter" ecco spuntare la frase che crea ambiguità: la cessazione "dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati". Si specifica che "in quest’ultimo caso", ovvero quello dei centri privati abilitati,  "la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza".

L'articolo 2 del decreto sulla quarantena
L'articolo 2 del decreto sulla quarantena

Quindi per uscire dall'autosorveglianza serve sempre il tampone negativo? O il riferimento è solo a quei casi previsti dal comma "7-bis", vale a dire che il test va effettuato "alla prima comparsa dei sintomi" e questo passaggio serve solo a chiarire che varranno anche i tamponi eseguiti nei centri privati? Di seguito la circolare del ministero in cui si prova a fare chiarezza.

La circolare

Il documento firmato dal direttore generale per la Prevenzione sanitaria Gianni Rezza individua al punto 3 una precisa categoria di persone, la stessa prevista dal comma "7-bis", ovvero gli asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure la seconda dose da meno di 120 giorni o in alternativa siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni. In caso di contatto stretto resta l'obbligo di Ffp2 per 10 giorni, mentre viene finalmente specificata la durata dell'autosorveglianza che "termina al giorno 5". Per il resto la circolare ricalca quanto scritto nel comma "7-bis", ovvero tampone solo per sintomatici "alla prima comparsa dei sintomi" e nuovo test  "se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19". Interpellato da Qn online, Rezza ha confermato questa versione che risulta quindi - salvo nuove comunicazioni - la corretta interpretazione del decreto: tampone obbligatorio solo per sintomatici, asintomatici fuori dall'autosorveglianza dopo cinque giorni senza bisogno di test, con obbligo di indossare una Ffp2 fino al giorno 10 dal contatto. 

La circolare del ministero della Salute
La circolare del ministero della Salute

 

 

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