Martedì 23 Aprile 2024

Mai più ‘sindrome della firma’ Ecco come cambia l’abuso d’ufficio

Norme in aiuto dei funzionari pubblici che spesso bloccano le opere per paura di finire sotto inchiesta Il reato non scatta se il dirigente può scegliere tra diverse opzioni. Modificata la responsabilità erariale

di Alessandro Farruggia

Una delle molte cause di ritardo delle opere pubbliche è l’estrema cautela dei dirigenti e degli amministratori pubblici che hanno paura di firmare provvedimenti autorizzativi, assegnazioni, nulla osta temendo di essere accusati del reato di abuso d’ufficio o di finire nel mirino della Corte dei Conti per responsabilità erariale. Il dl semplificazioni prevede tre interventi, ipotizzati dai tecnici del ministero della Giustizia. L’articolo 17 prevede modifiche alla disciplina del reato di abuso d’ufficio. Già oggetto di due riforme legislative nel 1990 e 1997, l’articolo 323 del codice penale è ancora troppo generico.

Il governo, secondo la bozza del decreto, intende "attribuire rilevanza alla circostanza che dalle specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti con forza di legge non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento". In altre parole, si vuole dare rilevanza alla discrezionalità e fare in modo che il reato non scatti quando il dirigente (o il sindaco) poteva effettivamente scegliere tra diverse opzioni.

Nella stessa direzione va l’articolo 15 sulla responsabilità erariale. La norma chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica. "L’azione di responsabilità – osserva la relazione tecnica allegata – è limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo".

Il terzo intervento introduce una nuova forma di controllo concomitante da parte della Corte dei Conti, "diretto a rimediare le disfunzioni, le inerzie e le devianze attuative che sovente si riscontrano nei procedimenti aventi a oggetto l’erogazione di contributi o il trasferimento di risorse a soggetti pubblici o privati". Il controllo riguarda gestioni di amministrazioni statali e di enti territoriali.