Mercoledì 24 Aprile 2024

L’ombra di Gelli sulla strage di Bologna I giudici: prove eclatanti sul suo contributo

L’ombra di Gelli sulla strage di Bologna  I giudici: prove eclatanti sul suo contributo

L’ombra di Gelli sulla strage di Bologna I giudici: prove eclatanti sul suo contributo

A un anno dalla condanna all’ergastolo in primo grado di Paolo Bellini come il ‘quinto uomo’ della strage di Bologna del 2 agosto 1980, che fece 85 morti e oltre 200 feriti, la Corte d’assise spiega quella scelta partendo dalla "prova granitica" della presenza in stazione dell’ex Avanguardia nazionale, grazie ad un video amatoriale che ritrae un uomo con le sue fattezze e che per l’ex moglie di Bellini, che cambiando la sua versione ha inoltre demolito l’alibi dell’allora consorte, è senz’altro "Paolo". Ma soprattutto nelle 1.714 pagine di motivazioni della sentenza mette ‘nero su bianco’ le responsabilità dei mandanti, finanziatori e organizzatori di quell’attentato – maturato al culmine della strategia della tensione – in primis Licio Gelli. "Possiamo ritenere fondata l’idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all’attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D’Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo".

Gelli e il potentissimo capo dell’Ufficio affari Riservati del ministero dell’Interno, Federico Umberto D’Amato, ma anche l’imprenditore Umberto Ortolani e il giornalista Mario Tedeschi, tutti deceduti e quindi non più imputabili, sono stati infatti una presenza fissa durante le oltre 70 udienze del dibattimento, che passerà alla storia come il ‘processo ai mandantì. "Ciò che si può dire, all’esito dell’indagine della Procura generale e del dibattimento, e che l’ipotesi sui ‘mandanti’ non è un’esigenza di tipo logico-investigativo, ma un punto fermo", ha scritto la Corte. "La strage di Bologna – ragionano i giudici – ha avuto dei ‘mandanti’ tra i soggetti indicati nel capo d’imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario è talmente corposo da giustificare l’assunzione di uno scenario politico".