Scioglimento Forza nuova: cos'è la legge Scelba del 1952. I precedenti

Due mozioni depositate in Parlamento chiedono lo scoglimento del partito. I precedenti in Italia sono pochi: Ordine Nuovo nel 1973, Avanguardia Nazionale nel 1976 e Fronte nazionale nel 2000

Un momento della manifestazione di Forza Nuova (Ansa)

Un momento della manifestazione di Forza Nuova (Ansa)

Roma, 11 ottobre 2021 - Intervenire per sciogliere "i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista". Con queste parole, il Pd ha presentato in Parlamento una mozione che chiede lo scoglimento di Forza Nuova, ma anche di "tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista". E così anche Italia Viva e Psi. Dopo infatti la manifestazione 'No Green pass' e 'No vax' di sabato scorso, degenerata nell'assalto alla Cgil e in scene di guerriglia urbana, ora le due mozioni depositate in Parlamento chiedono un cambio di rotta. Ma si può scogliere un partito? E come? La risposta è sì, anche se in Italia i precedenti sono pochi: la mozione presentata in Parlamento può essere attivata grazie alla legge Scelba del 1952. Vediamo allora che cosa prevede e tutti gli altri dettagli. 

Cosa prevede la Costituzione

La normativa di riferimento per lo scioglimento di un partito è innanzitutto la Costituzione e, quindi, la Legge Scelba del 20 giugno 1952. Sulla base di questa, sono due le strade che si possono intraprendere per procedere allo sciogliemento di un partito: dopo una sentenza del Tribunale, il ministro dell'Interno ne dispone lo sciogliemento, oppure nei casi straordinari di necessità e di urgenza può intervenire direttamente il governo. La Carta Costituzionale, nelle Disposizioni transitorie e finali, all'Articolo XII, dispone: "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".

La legge Scelba

La Legge 20 giugno 1952, n. 645, cosiddetta "Legge Scelba", rientra nelle norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Il primo articolo della legge stabilisce che "si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla esaltazione di esponenti, princi'pi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".

All'articolo 2 dispone sanzioni penali nei confronti di "chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1". Tali soggetti sono puniti "con la reclusione da cinque a dodici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene sono raddoppiate".

Scoglimento partito: chi può intervenire e come

L'articolo 3 della Legge Scelba prevede lo "scioglimento e la confisca dei beni" del partito. Nel dettaglio, qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto- legge".

Apologia al fascismo

L'articolo 4 della Legge Scelba è relativo all'apologia del fascismo: "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni". Inoltre, la legge dispone che "chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni".

I precedenti

Sono in tutto tre, nel nostro Paese, i precedenti di movimenti politici sciolti in virtù della Legge Scelba: Ordine Nuovo, sciolto nel 1973, Avanguardia Nazionale, sciolta nel 1976, e Fronte nazionale, sciolto nel 2000.

La legge Mancino

Nel 1993 la cosiddetta Legge Mancino, che prende il nome dall'allora ministro dell'Interno Nicola Mancino, ha aggiornato alcune disposizioni della Legge Scelba. La normativa del '93 punisce chi istiga a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi con una reclusione da 6 mesi a quattro anni. Sanziona anche chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, o istiga a commettere atti di discriminazione prevedendo la reclusione fino a un anno e 6 mesi e una multa fino a 6mila euro.

La legge inoltre condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia fascista e vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Recita l'articolo 4:(Modifiche a disposizioni vigenti) "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni".

L'articolo 7 (Sospensione cautelativa e scioglimento), prevede: "Quando si procede per un reato aggravato" previsto dalla legge Mancino "e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati". Quando "con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati, il ministro dell'Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni".