
Crollo del Ponte Morandi
Roma, 15 aprile 2025 – Con due rilievi di sostanza, l'uno sulla discriminazione di fatto nei confronti di vittime di tragedie occorse in infrastrutture non "di rilievo nazionale" e non stradali e l'altra sulla discriminazione nei confronti dei figli delle vittime nati da unioni non matrimoniali, il presidente della Repubblica ha promulgato stamane la legge approvata dal Parlamento per gli indennizzi ai familiari di disastri come quello del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. In una lettera di accompagnamento alla controfirma, il Capo dello Stato mette prima in risalto la genericità dell'espressione "vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale", perché l'idea di "rilievo nazionale", scrive, "non risulta di agevole determinazione, non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione l'esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali".
Inoltre, prosegue, "appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri". Il che vale anche per ospedali, stadi, teatri e cinema.
"Beneficiari dell'elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili”
Oltre a questo, aggiunge, "il testo va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell'elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un'inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori". "Rivolgo pertanto al Parlamento e al Governo l'invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi", esorta quindi Mattarella.
La legge, sottolinea il Quirinale, "nel definire l'ordine di priorità per l'attribuzione dell'elargizione spettante ai parenti delle vittime, colloca la persona stabilmente convivente o l'altra parte dell'unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato il coniuge e i figli. Tale collocazione appare discriminatoria". Infatti "la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali 'rapporti ormai entrati nell'uso', 'comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale' e normativamente riconosciuti, affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili - intese come tali 'due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale' - vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione".
Altro motivo di perplessità: il provvedimento varato dalle Camere (la lettera infatti è indirizzata ai presidenti di Senato e Camera, oltre alla presidente del Consiglio) "al fine dell'attribuzione dell'elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza".
La disposizione "non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l'equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell'unione civile al quale l'ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile".
Non solo: sono demandati "a norme secondarie i compiti di individuare gli eventi dannosi - presenti e futuri - nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità". Una delega che "non appare in linea con il sistema costituzionale". La Corte Costituzionale ha "costantemente" affermato che "la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa". Da ultimo "va considerato che la legge è finanziata attraverso limiti di impegno - 7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026 - e il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l'esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti". Di qui l'invito a riconsiderare le carenze della legge, e a porvi rimedio.
"Rivolgo pertanto al Parlamento e al Governo l'invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi", è la chiusura della lettera del capo dello Stato.