Mercoledì 24 Aprile 2024

La privacy inviolabile

Giusella Finocchiaro

Giusella Finocchiaro

LA DISTINZIONE fra reale e virtuale non ha più senso in un mondo in cui comunichiamo e ci esprimiano con tutti gli strumenti a disposizione, ma la dignità della persona, alla base dei diritti fondamentali dell’uomo come riconosce anche la Carta Europea, sembra avere perso ogni significato. Vicende angoscianti quelle delle ultime ore, che hanno visto come protagonista il web. Tiziana Cantone si è tolta la vita a causa della diffusione di video intimi in rete. Una ragazza di 17 anni violentata in discoteca a Rimini in condizioni di incapacità, come si è letto sui giornali, è stata filmata, nei momenti in cui si consumava l’abuso, dalle – presunte – amiche. Al di là dei sentimenti di cordoglio, angoscia, indignazione che il lettore prova (o dovrebbe provare) leggendo simili notizie, alcune considerazioni tecnico-giuridiche si possono svolgere, sulla base delle prime informazioni ricavate in queste ore dai media. Fughiamo subito ogni dubbio: la trasmissione di contenuti personali a un conoscente o a un amico non implica un consenso tacito alla diffusione o alla divulgazione di quei contenuti.

NÉ UN’IMMAGINE o un video su web sono per ciò stesso disponibili e riutilizzabili. Chi riceve una foto o un video di un terzo non è libero di fare, con quel video, ciò che vuole. Divulgare contenuti personali altrui può in astratto configurare sia un illecito penale (ad esempio, diffamazione) sia un illecito civile. Colui che ha illecitamente immesso sul web video intimi altrui senza il relativo consenso, peraltro richiesto in forma scritta dal codice in materia di protezione dei dati personali, viola non solo la normativa posta a tutela della privacy, ma anche le norme del codice civile in tema di diritti della personalità e responsabilità civile, causando un danno alla persona – sia nella sfera psicofisica, sia nella quotidiana vita sociale – che può dare luogo al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale. Venendo al caso di Rimini, il fatto che oggi tutti, o quasi, abbiano uno smartphone dotato di telecamera non deve indurre a ritenere esistente una indiscriminata ‘libertà di filmare’ tutto ciò cui ci capita di assistere. Anzi. Occorre innanzitutto il consenso della persona ripresa. Nemmeno prospettabile nel caso di specie, dal momento che la persona era incapace (si è letto per ubriachezza) e minorenne.

NATURALMENTE spetterà al pubblico ministero formulare delle ipotesi accusatorie – si è letto dell’istigazione al suicidio nell’evento di Napoli –, ma la prospettazione del caso lascia immaginare che siano molteplici i reati che potrebbero ipotizzarsi. Dalla detenzione di materiale pedopornografico, all’omissione di soccorso, alle interferenze illecite nella vita privata (filmare situazioni intime di un terzo senza il consenso dell’interessato), sino all’ipotesi più estrema di concorso morale nel reato. Come ci si può difendere? Richiedendo la cancellazione della notizia o del video ai provider e ai social (quello che impropriamente viene chiamato diritto all’oblio). L’avvocata di Napoli c’era riuscita, ma ormai gli effetti psicologici devastanti si erano già prodotti. Più che mai in questi casi, il rischio è che il provvedimento risulti inefficace perché giunto troppo tardi, «come la medicina lungamente elaborata per un malato già morto», come scriveva Calamadrei. Ma quello che davvero in queste vicende sembra mancare è la consapevolezza delle azioni che si compiono (o che si omettono) dentro e fuori dal web.