Il Tar rimanda a casa l’immigrato "Impari le regole della vita civile"

Il caso del cittadino albanese, la decisione del giudice: "I diritti non sono stati violati. È un soggetto pericoloso"

Migration

SAVONA

Se non "interiorizza le regole essenziali del vivere civile" perché commette reati gravi, un immigrato non può vedersi rinnovato il permesso di soggiorno. Neppure se è residente in Italia da 13 anni, è occupato con regolare contratto di lavoro subordinato, con moglie e figli di 7 e 4 anni a carico che dipendono soprattutto dal padre per il sostentamento: la sua famiglia può tornarsene con lui nella patria d’origine senza rischi di divisione. Lo ha stabilito il Tar della Liguria, nelle motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il ricorso di un cittadino albanese che si era visto negare il rinnovo di permesso di soggiorno dalla Questura di Savona e si era quindi rivolto ai giudici amministrativi presentando ricorso anche contro il Viminale, per poter rimanere in Italia facendo presente la situazione del suo nucleo famigliare, sottolineando che i suoi figli non avrebbero alcun legame con il Paese di origine e che "non riuscirebbero a inserirsi in un paese straniero quale è per loro l’Albania", e che il solo reddito della madre non sarebbe sufficiente al mantenimento dei piccoli.

Alla fine il Tar, considerando tutti gli elementi per il rinnovo del permesso di soggiorno, ha ritenuto che la Questura abbia preso un provvedimento legittimo, valutando come decisivo il precedente penale del ricorrente, condannato nel 2021 dal Tribunale di Savona a tre anni di reclusione per sedici episodi di cessione di stupefacenti avvenuti nell’arco di un anno. "La Questura ha evidenziato che tutto il nucleo familiare possiede la stessa cittadinanza e pertanto può rientrare nel paese d’origine – spiega il Tar nella sentenza –. Quando uno straniero che ha stretti legami familiari in Italia subisce una condanna per un reato in materia di stupefacenti, si impone di procedere a una valutazione comparativa tra l’interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela dei rapporti familiari". Sono stati considerati "tutti gli elementi rilevanti e si è ritenuto che nel caso prevalesse l’esigenza di allontanare uno straniero pericoloso, quindi non sussistono i vizi di carenza di motivazione e di illogicità denunciati dal ricorrente".