Giovedì 18 Aprile 2024

Il gestore può chiedere i documenti Cambiano ancora le regole sul Pass

Il Viminale: ristoratori legittimati a domandare la carta d’identità se c’è il sospetto di abuso o contraffazione

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Chi controlla il Green pass non è tenuto a chiedere un documento d’identità a chi esibisce la certificazione verde anti-Covid, ma è legittimato a farlo se ha forti dubbi che il Pass sia contraffatto e l’avventore è tenuto a ottemperare. Si risolve con un italico equilibrismo – che sarà fatalmente interpretato al ribasso dalla maggioranza degli esercenti e degli steward, e questo di fatto depotenzierà l’efficacia del Green pass – la querelle sulla liceità o meno della richiesta dei documenti senza essere pubblici ufficiali. Che al tempo stesso è permessa, ma non è richiesta in condizioni normali.

COSA DICE LA CIRCOLARE

DEL VIMINALE?

Dopo le indicazioni contraddittorie dei giorni scorsi, il Viminale ha emesso una circolare, firmata dal capo di gabinetto del ministro Lamorgese, Bruno Frattasi, che dà indicazioni finalmente chiare. Gli esercenti di bar e ristoranti, ma anche il personale addetto alla sicurezza di impianti sportivi, concerti, teatri, palestre, fiere dovrà obbligatoriamente chiedere il Green pass. "La verifica – si osserva – ricorre in ogni caso ed è un vero e proprio obbligo". Ma se ci fossero forti dubbi sulla bontà del Pass – ad esempio perché è di una persona di sesso diverso, di età chiaramente diversa, o porta un nome palesemente di fantasia – chi verifica è legittimato a chiedere un documento di identità. Ma, attenzione, non è obbligatorio farlo. "La verifica dell’identità – afferma infatti la circolare – ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei caso di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali". Se chi esibisce il Pass si rifiuta, il gestore del locale può chiamare le forze dell’ordine.

SONO LEGITTIMATI

ANCHE GLI STEWARD?

A richiedere i documenti, in caso di "manifesta incongruenza", saranno anche i cosiddetti steward, ossia "il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai questori, impiegato in servizi ausiliari alle forze di polizia presso gli impianti sportivi" e al quale "sarà possibile fare ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche, a partire dalle altre competizioni sportive".

PER LA VERIFICA

C’È UNA APP?

Il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, sviluppata dal ministero della Salute tramite Sogei, che può essere installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. La verifica C19 potrà essere utilizzata, oltre che da chi eroga i servizi, anche dalle forze dell’ordine. Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

COSA DICE IL GARANTE

DELLA PRIVACY?

A chiarire cosa è possibile o non è possibile fare è stato anche il garante della privacy, che ha detto che "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi" possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità. "Le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale – ha detto il Garante rispondendo a un quesito della regione Piemonte – sono quelle indicate nell’articolo 13 del Dpcm". Ossia, anche i titolari di pubblici esercizi, che possono verificare anche l’identità. In questo senso, osserva il Garante, il Dpcm è chiaro: "L’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità".

a. farr.