Green pass a scuola, Tar: "Giusto sospendere chi non ce l'ha. Tampone, paghino i prof"

Il Tar del Lazio ha respinto le istanze dell'Anief e specificato: "Il diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta". Ok in commissione alla proroga a 12 mesi. Sì anche ai test salivari per avere il certificato verde, tamponi a prezzi calmierati fino al 30 novembre

Controllo del Green Pass

Controllo del Green Pass

Roma, 2 settembre 2021 - A una manciata di giorni dall'inizio della scuola, sulla testa degli insegnanti sprovvisti di Green pass e che ugualmente non si vogliono vaccinare arriva come una mazzata la sentenza del Tar del Lazio che decide sull'obbligo: la sospensione dal lavoro di chi non ha il certificato verde è corretta. Il ricorso era stato presentato dall'Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) e da altre associazioni che chiedevano l'annullamento delle disposizioni del ministero "previa la sospensione dell'efficacia" delle stesse.

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Intanto, dopo il Cts, anche la commissione Affari sociali della Camera ha dato il via libera alla validità di 12 mesi del green pass, superando l'attuale scadenza di nove. "Un passaggio molto importante - dice la capogruppo dem Elena Carnevali - che si realizza grazie all'approvazione dell'emendamento presentato in commissione dal Partito democratico che rassicura e offre maggiori certezze ai primissimi vaccinati, a partire dal personale sanitario". 

Altra novità è che per ottenere il certificato verde saranno validi anche i test salivari, oltre a quelli antigenici e a quelli naso-faringei, secondo quanto previsto dalla Commissione Affari sociali della Camera. Due emendamenti analoghi sono stati presentati da Angela Ianaro, di M5s (la proposta è stata poi sottoscritta dal Pd) e dalla Lega, rispetto ai quali il relatore ha proposto una riformulazione accolta dai presentatori, che è stata infine approvata. "È una novità importante - ha detto all'ANSA Ianaro - perché dà uno strumento in più, utile specie con i bambini".

Infine, slitta dal 30 settembre al 30 novembre il termine entro i cui i tamponi da effettuare nelle farmacie avranno un prezzo calmierato. 

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Sommario:

La sentenza

Il Tar Lazio con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell'Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di certificazione anti-covid del personale scolastico. "L'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente", spiegano i giudici nei decreti. 

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Il costo dei tamponi

Inoltre, spiegano i giudici, la presentazione di un test molecolare o antigenico "in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, a una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa". 

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Il diritto a non vaccinarsi

Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, "in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza", si legge ancora nei decreti con i quali la terza Sezione bis del Tar del Lazio ha respinto l'istanza dell'Anief contro i provvedimenti del ministero dell'Istruzione che disciplinano il possesso del Green pass. "In ogni caso - sottolineano i giudici - il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2". 

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Il nodo della privacy

Con riferimento "all'asserita violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali", e "premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal Dpcm che dovrà essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali", il Tar del Lazio rileva inoltre che "nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che, nell'effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l'esito degli stessi al dirigente scolastico". Inoltre il Tar osserva che "analoga conclusione vale per l'altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza". 

Anief: la palla passa al Tribunale del Lavoro

Respinta la richiesta di misure urgenti, in considerazione della successiva valutazione se i provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici e dall'amministrazione saranno conformi al Dpcm - che sarà impugnato appena emanato con motivi aggiunti - e che il danno patrimoniale se accertato potrà essere ristorato, mentre per il costo del tampone, a una prima derivazione, non sembra essere irrazionale. "Nelle more della discussione che avverrà fra un mese, la palla passa al tribunale del lavoro, dove Anief si sta costituendo per le cause urgenti discriminatorie ex art. 28 del dlgs 150/2011", dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. "Qualora i primi di ottobre, comunque, la terza sezione bis del Tar Lazio non dovesse pronunciarsi ancora sulla palese illegittimità del provvedimento relativamente al contrasto con il Regolamento comunitario 953/2021 come richiesto dall'ufficio legale, si procederà immediatamente ad adire il Consiglio di Stato".

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