Disabili, tocca ai giudici alzare le pensioni

Sentenza (non retroattiva) della Consulta: non bastano 285 euro, gli assegni minimi devono arrivare al valore di un milione delle vecchie lire

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Le pensioni di invalidità totale oggi fissate a circa 285 euro dovranno essere aumentate almeno fino al cosiddetto "milione" di vecchie lire e, dunque, fino a circa 516 euro mensili. La decisione è della Corte costituzionale e sancisce un principio al quale l’Inps dovrà dare corso il prima possibile. Il che comporterà per il governo un altro buco di cassa da tappare con la prossima manovra.

Agli invalidi civili totali la legge non assicura "i mezzi necessari per vivere": è questo il punto di partenza della sentenza della Consulta secondo la quale i 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. Quell’indennità a quel livello viola il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.

Il caso specifico che ha dato origine alla decisione della Consulta riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino, relativa a una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

La Corte costituzionale ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i "mezzi necessari per vivere" e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale".

Da qui la richiesta che l’"incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali (di cui parla l’articolo 12 della legge 118 del 1971) senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto. L’incremento, nello specifico, dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

La Corte ha stabilito, comunque, che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

 

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