Per la legge italiana (art. 200 del codice di procedura penale) "i ministri di confessioni religiose" (i cui statuti non contrastino con l’ordinamento) "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero (...) salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità". Tradotto: se un prete è informato di un omicidio direttamente dall’assassino, non può essere obbligato a testimoniare. Se invece, come ribadito dalla Cassazione, viene a conoscenza di un reato subito (ad esempio una violenza sessuale confessata dalla vittima) deve rispondere alle domande del magistrato per non incorrere in falsa testimonianza.
CronacaConfessione e segreti Cosa dice la legge